Rapporto esplicativo - OPSR
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine
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6 Obblighi di verifica secondo la legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI; RS 930.31)
6.1 Obbligo di verifica 1 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a LSgrI: semplificazioni per le PMI
Gli atti normativi sono concepiti in modo da essere efficienti per l’economia nel suo insieme. Le modifiche dell’ordinanza comportano, da un lato, nuove possibilità per le imprese e, dall’altro, una riduzione e una semplificazione dell’onere amministrativo. Per esempio, gli enti privati che organizzano raccolte differenziate non devono più richiedere una concessione in ogni singolo Comune. Non sussiste alcun vantaggio o svantaggio sistematico per singole imprese o settori specifici, poiché le disposizioni si applicano in pari misura a tutti gli attori. La modifica dell’ordinanza concernente le ceneri dei filtri degli IIRU è nell’interesse di tutte le imprese, comprese le piccole e medie imprese, quindi non è necessario prevedere una procedura differenziata per le PMI. Con il riconoscimento degli accordi settoriali, i fabbricanti di beni di consumo possono collaborare all’organizzazione di un sistema di smaltimento dei rifiuti valido in generale e finanziariamente sicuro a livello settoriale, senza essere penalizzati da comportamenti opportunistici. Una valida soluzione settoriale implica che vi partecipano tutti gli operatori di un settore, comprese le PMI.
6.2 Obbligo di verifica 2 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrI: nessuno «swiss finish»
Escludendo il riconoscimento di accordi settoriali, che potrebbero generare indirettamente nuovi obblighi per le imprese, le modifiche apportate all’OPSR non comportano nuovi obblighi diretti o indiretti per le imprese. Non si introduce alcuno «swiss finish», poiché nell’UE vengono perseguiti obiettivi comparabili di regolamentazione con approcci simili. Le imprese in Svizzera non devono dunque adempiere a requisiti più severi rispetto a quelli previsti dall’UE e anche nel campo delle soluzioni settoriali il progetto è in linea con gli sviluppi internazionali, come in Francia con i cosiddetti «éco-organismes» o in Austria con il sistema di raccolta e di valorizzazione (v. cap. 2).
6.3 Obbligo di verifica 3 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrI: semplificazione dell’esecuzione con mezzi elettronici
L’UFAM eseguirà la regolamentazione in gran parte con l’ausilio di mezzi elettronici e metterà a disposizione i necessari modelli (p. es. per il resoconto). L’impiego sistematico di mezzi elettronici facilita l’esecuzione delle normative e riduce l’onere per le imprese, in particolare per le PMI. L’esecuzione dell’obbligo contributivo per gli accordi settoriali riconosciuti compete alle organizzazioni settoriali riconosciute, che definiscono l’impiego di mezzi elettronici.