Rapporto esplicativo - OPSR

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine

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4.2.3 Articolo 13c Rapporto d’attività e verifica annuale dei requisiti

Il capoverso 1 prevede che i fornitori privati autorizzati secondo l’articolo 13a OPSR presentino all’UFAM un rapporto annuale, per il quale l’UFAM mette a disposizione un modello in formato elettronico. Il rapporto serve all’UFAM per stabilire se i requisiti di cui all’articolo 13a lettere a–i OPSR sono adempiuti anche negli anni successivi al rilascio dell’autorizzazione. Il modello del rapporto contiene dunque in particolare questi punti, fatta eccezione per l’ecobilancio richiesto al momento della presentazione della domanda, che non deve essere presentato ogni anno. L’ecobilancio va allegato alla domanda presentata ed è necessario aggiornarlo se cambiano parametri essenziali della raccolta differenziata. In tal caso, l’ente privato è tenuto a presentare spontaneamente all’UFAM un ecobilancio aggiornato entro tre mesi dal cambiamento sostanziale. Per l’esame del rapporto d’attività può essere riscosso un emolumento conformemente all’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM (art. 48 LPAmb in combinato disposto con l’art. 4 cpv. 2 OE-UFAM).

Infine, il capoverso 3 stabilisce che l’UFAM deve verificare sulla base del rapporto di cui al capoverso 1 se i requisiti per l’autorizzazione secondo l’articolo 13a OPSR continuano a essere adempiuti. Il capoverso 3 conferisce all’UFAM anche la possibilità di revocare l’autorizzazione se i requisiti non sono più adempiuti, tuttavia dopo aver sentito gli enti privati interessati. In caso di revoca, l’UFAM deve concedere un congruo termine transitorio che tenga conto anche del piano di gestione dei rifiuti dei Comuni e dei Cantoni.

4.3 Modifica del valore limite per le diossine e i furani (art. 32 cpv. 2 lett. b OPSR; art. 52b OPSR; all. 5 n. 3.3 e 4.2 OPSR)

Le dibenzodiossine policlorurate (PCDD) e i dibenzofurani policlorurati (PCDF), di seguito designati con l’acronimo PCDD/PCDF, sono cosiddetti inquinanti organici persistenti (POP) che si degradano nell’ambiente solo lentamente, pertanto si accumulano anche negli organismi. Sono sottoprodotti indesiderati del processo di combustione che si formano soprattutto negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIRU). Grazie all’installazione di impianti più efficienti dal punto di vista energetico, a un funzionamento più efficiente dei forni di combustione e all’obbligo di recuperare i metalli dalle ceneri dei filtri degli IIRU (art. 32 cpv. 2 lett. g OPSR) mediante lavaggio acido delle ceneri dei filtri e delle ceneri volanti (LCV), la concentrazione di PCDD/PCDF nei residui è aumentata a un valore medio di circa 1,3 μg TEQ/kg6 (12 impianti LCV; periodo di misurazione 2021–2023).

Dal 1° gennaio 2016, data dell’entrata in vigore dell’OPSR, al deposito in discarica di residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti si applica ai PCDD/PCDF un valore limite di 1 μg TEQ/kg, che ha potuto essere rispettato fino all’introduzione dell’obbligo di trattamento delle ceneri dei filtri. Con il passaggio al processo di trattamento LCV, questo valore limite viene talvolta superato nelle ceneri dei filtri sottoposte a lavaggio acido, ragione per la quale nella primavera del 2022 è stato fissato un valore limite di PCDD/PCDF di 3 μg TEQ/kg, valido sino alla fine del 2026 (art. 52b OPSR). La

6 Presentazione del gruppo di lavoro Valore limite PCDD/PCDF – Stato della tecnica delle tecnologie per la riduzione di PCDD/PCDF ExDiox e ReFire del 29.8.2024.