Rapporto esplicativo - OPSR

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine

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le ceneri dei filtri non sottoposte a lavaggio acido a determinate condizioni. Attualmente è in discussione la proroga del termine del 1° gennaio 2026 (art. 54 cpv. 3 OPSR) su richiesta di diversi Cantoni.

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto contempla le modifiche riportate di seguito:

• requisiti generali per la raccolta su base volontaria di rifiuti urbani secondo l’articolo 31b capoversi 4-6 LPAmb;

• criteri e processi concernenti il riconoscimento di organizzazioni settoriali secondo l’articolo 32aterLPAmb nell’articolo 6a e seguenti OPSR;

• adeguamento ai requisiti e al valore limite per le diossine (PCDD) e i furani (PCDF) presenti nei residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti urbani nell’articolo 32 capoverso 2 lettera b e nell’allegato 5 numeri 3.3 e 4.2 OPSR; contestuale abrogazione del temporaneo valore limite di cui all’articolo 52b OPSR;

• requisito per il trattamento di ceneri dei filtri degli IIRU in caso di difetto di funzionamento nel processo di trattamento nell’articolo 32 capoverso 2 lettera g OPSR.

3 Rapporto con il diritto internazionale

Il confronto tra il quadro giuridico svizzero concernente la gestione dei rifiuti e la legislazione europea ha lo scopo di assicurare condizioni eque ed evitare ostacoli al commercio tra la Svizzera e l’Unione europea (UE). Le modifiche proposte non incidono in alcun modo sulle relazioni internazionali.

3.1 Gestione dei rifiuti urbani nell’Unione europea

Nell’ambito dei rifiuti urbani, la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE1 costituisce il quadro giuridico generale per la gestione dei rifiuti, all’interno del quale gli Stati membri dell’UE possono stabilire e precisare la gestione dei rifiuti in propri atti normativi. A prescindere da specifiche frazioni di rifiuti urbani che sono disciplinate a livello nazionale tramite la «responsabilità estesa del fabbricante», lo smaltimento dei rifiuti urbani è generalmente delegato alle autorità comunali che, nella maggior parte dei casi, possono decidere in autonomia se istituire un servizio comunale oppure incaricare imprese private. Le autorità comunali hanno altresì la possibilità di concedere deroghe e autorizzare sul proprio territorio ulteriori raccolte differenziate private (al di là delle disposizioni minime dell’UE). Tali eccezioni sono di norma subordinate a determinati requisiti.

Il quadro giuridico dell’UE in materia di gestione dei rifiuti urbani corrisponde quindi a quello della Svizzera nei punti essenziali, stabiliti nella LPAmb e nell’OPSR. L’attuazione della direttiva quadro dell’UE sui rifiuti nei vari Stati membri può essere

1 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, versione della GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2018/851, versione della GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.