Rapporto esplicativo - OPSR

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 22 pagine

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calcolato in base al dispendio impiegato (art. 48 LPAmb in combinato disposto con l’art. 4 cpv. 2 dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM, OE-UFAM, RS 814.014).

Articolo 6c Riconoscimento e pubblicazione: il riconoscimento di un’organizzazione settoriale ha in linea di principio una durata illimitata. Anche la decisione concernente il riconoscimento è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

4.1.3 Resoconto, obbligo contributivo e controllo di organizzazioni settoriali riconosciute Articolo 6d Rapporto d’attività, revisione e verifica annuale dei requisiti:

l’organizzazione settoriale riconosciuta presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sulle sue attività dell’anno precedente. L’UFAM mette a disposizione i relativi modelli in formato elettronico affinché i rapporti contengano le informazioni auspicate e siano presentati in forma unitaria (cpv. 1). L’organizzazione settoriale controlla internamente l’organo di gestione. I risultati di questi controlli sono verificati da un organo di revisione indipendente che svolge anche una revisione, nel rispetto dei requisiti sanciti dalla legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (legge sui revisori, LSR; RS 221.302) (cpv. 2). L’organo di revisione prende visione dell’impiego dei contributi di cui all’articolo 6g e di tutte le informazioni e i documenti necessari (cpv. 3). I risultati di questi controlli devono essere contenuti nel rapporto annuale d’attività. L’UFAM verifica ogni anno se sono tuttora adempiuti i requisiti per il riconoscimento. In caso contrario, lo revoca definitivamente, ma solo dopo aver sentito le organizzazioni interessate e concesso un congruo termine supplementare (cpv. 4). Per l’esame del rapporto d’attività può essere riscosso un emolumento conformemente all’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM (art. 48 LPAmb in combinato disposto con l’art. 4 cpv. 2 OE-UFAM).

Articolo 6e Contributi dei non membri a un’organizzazione settoriale

riconosciuta: Il riconoscimento di un accordo settoriale e della competente organizzazione settoriale comporta che anche le imprese che non aderiscono a un’organizzazione settoriale riconosciuta, ma si avvalgono dei suoi servizi di smaltimento devono versare un contributo di smaltimento anticipato (contributo). I fabbricanti sono assoggettati all’obbligo contributivo. Secondo l’articolo 3 lettera s OPSR, vi rientrano anche gli importatori che importano i prodotti contemplati dall’accordo settoriale «in Svizzera per la fornitura a titolo commerciale». La lettera b prevede che anche le imprese estere di vendita per corrispondenza online siano tenute a versare un contributo a un’organizzazione settoriale.

Articolo 6f Ammontare dei contributi: l’ammontare dei contributi per i non membri si basa sui costi presumibili delle attività di smaltimento (art. 6g OPSR). L’organizzazione settoriale sottopone all’UFAM una proposta motivata concernente il contributo e la verifica annualmente. Il DATEC stabilisce l’ammontare dei contributi in un’ordinanza dipartimentale e lo adegua all’occorrenza.

Articolo 6g Impiego dei contributi: i contributi versati dai non membri possono essere utilizzati esclusivamente per finanziare le attività di smaltimento svolte secondo metodi conformi allo stato della tecnica o a copertura degli oneri correlati allo