Progetto
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 27 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
Legge
corrispondono interessi sugli stessi e li investono solo come previsto dall’articolo 51i; o
g. conservano mezzi di pagamento crittografici di valore stabile oppure conservano o negoziano beni crittografici di negoziazione.
2bisLe succursali di istituti finanziari esteri non possono emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.
Art. 56 Protezione degli investitori e dei clienti
1Se la protezione degli investitori o dei clienti lo esige, la FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione per l’istituzione di una succursale di un gestore patrimoniale estero, di un trustee estero, di un gestore estero di patrimoni collettivi, di una società di intermediazione mobiliare estera, di un istituto estero per mezzi di pagamento o di un istituto estero di servizi per le cripto-attività alla fornitura di una garanzia.
2La FINMA accorda a un istituto per mezzi di pagamento l’autorizzazione per l’istituzione di una succursale soltanto se è garantito che sussiste una protezione degli averi dei clienti equivalente a quella offerta dalla presente legge.
Art. 58 cpv. 1
1Gli istituti finanziari esteri necessitano di un’autorizzazione della FINMA per occupare in Svizzera una o più persone che, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera sono attive per loro diversamente da quanto prevede l’articolo 52 capoverso 1, in particolare se queste persone trasmettono loro mandati di clienti o li rappresentano a scopo di pubblicità o per altri scopi.
Art. 61 cpv. 3
3I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare, gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici sottostanno alla vigilanza della FINMA.
Art. 63, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lettera b
Verifica dei gestori di patrimoni collettivi, delle direzioni dei fondi, delle società di intermediazione mobiliare, degli istituti per mezzi di Consultazionepagamento, degli istituti di servizi per beni crittografici, dei gruppi finanziari e dei conglomerati finanziari
1I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare, gli istituti per mezzi di pagamento, gli istituti di servizi per beni crittografici, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono: