Progetto
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 27 pagine
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Legge
3In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge, oppure disporre requisiti più severi.
Art. 51g Presentazione dei conti
1Le disposizioni della LBCR8 relative alla presentazione dei conti si applicano per analogia.
2Il Consiglio federale disciplina i dettagli della presentazione dei conti concernenti gli averi dei clienti accettati. A tal fine può derogare alle disposizioni della LBCR9 e del Codice delle obbligazioni10 (CO) concernenti la contabilità e la presentazione dei conti.
Art. 51h Vigilanza sui gruppi
1Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario dominato da un istituto per mezzi di pagamento se:
a. almeno una è attiva come istituto per mezzi di pagamento;
b. sono attive principalmente nel settore finanziario; e
c. formano un’unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla vigilanza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a prestare assistenza ad altre società del gruppo.
2Le disposizioni della LBCR11 relative ai gruppi finanziari si applicano per analogia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
Art. 51i Conservazione
1L’istituto per mezzi di pagamento deve conservare separatamente dai fondi propri gli averi dei clienti accettati. Non può utilizzarli per scopi propri.
2Gli averi dei clienti accettati possono essere conservati quali:
a. depositi a vista presso una banca ai sensi della LBCR12 o un altro istituto per mezzi di pagamento secondo l’articolo 51a; e
b. attività liquide di elevata qualità con durate residue a breve termine.
3I valori patrimoniali conservati devono:
a. essere adeguatamente diversificati;
b. Consultazione
essere conservati nella valuta in cui si esercitano diritti al rimborso; e
8 RS 952.0
9 RS 952.0
10 RS 220
11 RS 952.0
12 RS 952.0