Progetto
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 27 pagine
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Legge
Art. 12a Emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile
1Può emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile ai sensi dell’articolo 3 lettera j della legge del 15 giugno 20184 sui servizi finanziari (LSerFi) soltanto chi dispone di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di istituto per mezzi di pagamento secondo la presente legge.
2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.
3In caso di emissione di beni crittografici in virtù di tale eccezione, il libro bianco previsto dagli articoli 71d–71j LSerFi e qualsiasi pubblicità devono indicare che:
a. l’emittente non è sottoposto alla vigilanza della FINMA;
b. il bene crittografico non è un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile ai sensi dell’articolo 3 lettera j LSerFi; e
c. la tutela di cui alla presente legge non è pertanto garantita.
Art. 13 cpv. 2, primo periodo
2Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo», «società di intermediazione mobiliare», «istituto per mezzi di pagamento» e «istituto di servizi per beni crittografici», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione.
Art. 16 Organo di mediazione
Al più tardi all’inizio della loro attività, gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo l’articolo 3 lettera c LSerFi5 devono affiliarsi a un organo di mediazione secondo le disposizioni contenute nel titolo quinto della LSerFi; sono eccettuati da tale obbligo gli istituti finanziari che forniscono tali servizi unicamente a clienti professionali o istituzionali ai sensi dell’articolo 4 capoversi 3 e 4 LSerFi.
Inserire dopo l’art. 51
Sezione 4a: Istituti per mezzi di pagamento
Art. 51Consultazionea Definizione
1Per istituto per mezzi di pagamento s’intende chiunque, senza disporre di un’autorizzazione a operare come banca ai sensi della LBCR6 è attivo principalmente nel settore finanziario e accetta a titolo professionale averi dei clienti, oppure si presta