Progetto
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 27 pagine
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Legge
3La pubblicità e le altre informazioni sui beni crittografici di negoziazione o sui mezzi di pagamento crittografici di valore stabile destinate agli acquirenti devono corrispondere alle indicazioni contenute nel libro bianco.
Art. 87 cpv. 1 e 3
1L’autorità di vigilanza competente controlla che i fornitori di servizi finanziari, i fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione e gli istituti per mezzi di pagamento sottoposti alla sua vigilanza rispettino i requisiti stabiliti nella presente legge.
3Il giudice o il tribunale arbitrale competente decide in merito alle controversie di diritto privato, segnatamente:
a. controversie tra fornitori di servizi finanziari o fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione;
b. controversie tra fornitori di servizi finanziari o fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione e i loro clienti;
Art. 89 Violazione delle norme di comportamento
È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. nell’adempimento degli obblighi di informazione di cui all’articolo 8 o all'articolo 71b fornisce indicazioni false o tace fatti importanti;
b. viola gravemente gli obblighi inerenti alla verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza previsti dagli articoli 10–14 per i servizi finanziari o dall’articolo 71a capoverso 1 per i beni crittografici di negoziazione;
c. viola le disposizioni relative al trasferimento di indennità ricevute da terzi di cui agli articoli 26 e 71a capoverso 2 lettera b.
Art. 90, rubrica, e cpv. 1
Violazione delle prescrizioni relative ai prospetti, ai fogli informativi di base e ai libri bianchi
1È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
a. nel prospetto o nel foglio informativo di base di cui al titolo terzo oppure nel libro bianco di cui al titolo terzo a fornisce indicazioni false o tace fatti
Consultazioneimportanti;
b. non pubblica al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica il prospetto o il foglio informativo di base di cui al titolo terzo oppure il libro bianco per beni crittografici di negoziazione di cui al titolo terzoa;
c. non pubblica al più tardi al momento della prima emissione dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile il libro bianco per questi mezzi di pagamento crittografici di valore stabile di cui al titolo terzo a.