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Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 27 pagine

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Legge

c. corrispondere costantemente almeno al valore degli averi dei clienti accettati; gli eventuali interessi negativi maturati con la conservazione di cui al capoverso 2 possono essere dedotti.

4I valori patrimoniali per i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile devono essere conservati separatamente per ogni mezzo di pagamento emesso; i requisiti di cui al capoverso 3 devono essere adempiuti singolarmente per ogni mezzo di pagamento emesso.

5Il Consiglio federale disciplina i dettagli della conservazione, in particolare i requisiti in materia di attività liquide di elevata qualità di cui al capoverso 2 lettera b, di diversificazione di cui al capoverso 3 lettera a e di grado di copertura nonché le modalità di deduzione degli interessi negativi di cui al capoverso 3 lettera c.

Art. 51j Obbligo di comunicazione

1I requisiti di cui all’articolo 51i capoversi 1–4 devono essere adempiuti in qualsiasi momento.

2Se i requisiti non sono più adempiuti, l’istituto per mezzi di pagamento lo comunica immediatamente alla FINMA insieme alle misure che intende adottare per ripristinare la situazione conforme alla legge.

Art. 51k Utilizzo dei ricavi

L’istituto per mezzi di pagamento può separare dagli averi dei clienti accettati i ricavi che consegue dall’investimento di tali averi e utilizzarli per scopi propri, purché i requisiti di cui all’articolo 51i capoverso 3 lettera c siano adempiuti.

Art. 51l Emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile

1Un istituto per mezzi di pagamento che emette un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile deve assicurare di essere identificabile come emittente di tale mezzo di pagamento.

2Deve pubblicare previamente un libro bianco secondo le disposizioni della LSerFi13.

3Deve effettuare una comunicazione alla FINMA con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla prima emissione di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile. La FINMA stila un elenco, accessibile al pubblico, di tutti i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi dal rispettivo istituto per mezzi di pagamento.

Consultazione

Art. 51m Rimborso dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile

1Il titolare di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile può chiedere in qualsiasi momento all’istituto per mezzi di pagamento il rimborso del relativo valore nominale.

2L’istituto per mezzi di pagamento rimborsa soltanto i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile che ha emesso.

13 RS 950.1