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Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 27 pagine

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Legge

Art. 8b

Articolo 8a vigente

Inserire dopo l’art. 32

Capitolo 4a: Progetti pilota relativi allo scambio di informazioni

Art. 32a Autorizzazione e condizioni

1Il Consiglio federale può autorizzare progetti pilota che consentono lo scambio e il trattamento di informazioni tra intermediari finanziari, consulenti, autorità di vigilanza, l’Ufficio di comunicazione e autorità di perseguimento penale nel quadro di partenariati per lo scambio di informazioni (PSI).

2I progetti pilota devono servire allo sviluppo di nuovi modelli di scambio di informazioni finalizzati a migliorare la prevenzione come pure la lotta contro il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

3Essi devono essere limitati in termini di contenuti, di durata e di partecipanti a un PSI. La loro durata massima è di quattro anni; può essere prolungata una volta di due anni al massimo.

Art. 32b Condizioni quadro nonché diritti e obblighi

1Il Consiglio federale disciplina le condizioni quadro per ciascun progetto pilota, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti.

2Il Consiglio federale disciplina in particolare:

a. i presupposti e le modalità in virtù delle quali un intermediario finanziario o un consulente può partecipare a un PSI su base volontaria;

b. i meccanismi che un PSI deve istituire per garantire l’osservanza dei requisiti legali, compresa la protezione dei dati;

c. il tipo di informazioni che possono essere scambiate tra i partecipanti a un PSI, le condizioni di scambio e di utilizzo delle informazioni.

3Le modalità dello scambio di informazioni e dell’obbligo di comunicazione possono divergere dalle disposizioni della presente legge o dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati o di vigilanza. Tutte le disposizioni legali alle quali si derogherà

dovranno essere riportate nell’ordinanza.Consultazione