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Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 27 pagine
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Legge
sicurezza e alla funzionalità di tale registro, ricevendo in cambio delle ricompense (servizi di staking).
2A tal fine deve adempiere le condizioni seguenti:
a. adotta le misure necessarie per tutelare i diritti dei clienti e per gestire i rischi correlati;
b. informa i clienti sulla forma e sulle modalità dei servizi nonché sui loro diritti e obblighi e sui rischi correlati a tali servizi;
c. i servizi vengono disciplinati previamente con i clienti in un accordo distinto dalle condizioni generali, in maniera esplicita e in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
3Il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari se la tutela degli interessi dei clienti lo richiede.
Art. 51zbisVigilanza sui gruppi
1Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario dominato da un istituto di servizi per beni crittografici se:
a. almeno una è attiva come istituto di servizi per beni crittografici;
b. sono attive principalmente nel settore finanziario; e
c. formano un’unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla vigilanza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a prestare assistenza ad altre società del gruppo.
2Le disposizioni della LBCR18 relative ai gruppi finanziari si applicano per analogia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
Art. 51zterObbligo di registrazione
1L’istituto di servizi per beni crittografici registra tutti i mandati e le operazioni da esso effettuate, nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle sue attività.
2Il Consiglio federale disciplina le indicazioni da registrare e la forma della registrazione. Per motivi di proporzionalità, può prevedere eccezioni all’obbligo di registrazione.
Art. 52 cpv.Consultazione 1, frase introduttiva e lett. f e g, nonché cpv. 2bis
1Gli istituti finanziari con sede all’estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un’autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare una o più persone che, in nome dell’istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera:
f. senza disporre di un’autorizzazione estera a operare come banca, accettano averi dei clienti, oppure si prestano pubblicamente a tale scopo, ma non
18 RS 952.0