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Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 27 pagine

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Legge

7. Legge del 22 giugno 200744 sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 15 cpv. 2 lett. abis

2La tassa di vigilanza di cui al capoverso 1 è calcolata in funzione dei seguenti criteri:

abis. per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 1a della legge dell’8 novembre 193445 sulle banche, secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 15 giugno 201846 sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 193047 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l’entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera f della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l’entità degli averi dei clienti conservati e il reddito lordo; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera g della legge sugli istituti finanziari sono determinanti la somma di bilancio e la cifra d’affari o l’entità dei beni crittografici di negoziazione conservati;

Art. 29a Forma dell’adempimento dell’obbligo d’informazione e di notifica

1Per le persone che dispongono di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione della FINMA ai sensi dell’articolo 3 della presente legge nonché per le società di audit e gli uffici di revisione, la corrispondenza nell’ambito dell’adempimento dell’obbligo d’informazione e di notifica di cui all’articolo 29 avviene in forma elettronica attraverso una piattaforma messa a disposizione dalla FINMA.

2Fanno eccezione i documenti che per motivi tecnici non sono adatti a tale scopo.

3La FINMA garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.

4La FINMA può prevedere la trasmissione dei dati in forma strutturata.

5Ai fini della presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, la FINMA può riconoscere, al posto della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

6La FINMA disciplina:

a. il formato e le modalità relativi alle informazioni da presentare per via

Consultazioneelettronica;

b. il formato dei dati per l’eventuale trasmissione dei dati in forma strutturata;

44RS 956.1

45RS 952.0

46RS 954.1

47 RS 211.423.4