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Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 27 pagine

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Legge

c. eventuali interfacce di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge del 17 marzo 202348 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA).

Art. 33a cpv. 1 lett. a

1La FINMA può vietare temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente alle seguenti persone l’esercizio dell’attività di negoziazione di strumenti finanziari o di consulente alla clientela se esse violano gravemente le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne:

a. i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza responsabili della negoziazione di strumenti finanziari o di beni crittografici di negoziazione;

Art. 53a Procedure elettroniche

1In deroga agli articoli 6a capoverso 3 lettera b e 11b della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, la trasmissione di atti scritti nei procedimenti secondo la presente legge e le leggi sui mercati finanziari con persone che dispongono o che fanno richiesta di un’autorizzazione, di un riconoscimento, di un’abilitazione o di una registrazione della FINMA ai sensi dell’articolo 3 della presente legge avviene elettronicamente attraverso una piattaforma messa a disposizione dalla FINMA.

2Fanno eccezione i documenti che per motivi tecnici non sono adatti a tale scopo.

3Chi dispone o chi fa richiesta dell’autorizzazione, del riconoscimento, dell’abilitazione o della registrazione della FINMA conformemente all’articolo 3 della presente legge, deve indicare un indirizzo sulla piattaforma da essa messa a disposizione.

Art. 53b Requisiti relativi alla piattaforma e ai documenti trasmessi

1I requisiti relativi alla piattaforma della FINMA secondo l’articolo 53a sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 202449 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG). Gli articoli 18 capoverso 3 e 25 LCEG non sono applicabili.

2La FINMA può disciplinare diversamente le questioni secondo gli articoli 19 capoverso 3, 20 capoverso 2, 22 capoverso 6 e 28 capoverso 3 LCEG.

3La FINMA può stabilire che gli atti per i quali la legge prescrive la firma non devono essere muniti di una firma elettronica qualificata quando sono presentati attraverso laConsultazione piattaforma messa a disposizione dalla FINMA.

4La FINMA può prevedere la trasmissione dei dati in forma strutturata.

5La FINMA disciplina:

a. il formato dei dati per l’eventuale trasmissione dei dati in forma strutturata;

48 RS 172.019

49 FF 2025 19