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Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 27 pagine

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Legge

b. l’articolo 71b capoversi 3 e 4 non è applicabile alle operazioni con clienti professionali;

c. i clienti professionali possono disporre espressamente che nei loro confronti i fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione non siano tenuti ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 71b capoversi 1, 2 e 5.

Capitolo 2: Offerta di beni crittografici di negoziazione ed emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile

Art. 71d Pubblicazione di un libro bianco

1Deve pubblicare previamente un libro bianco chi, in Svizzera:

a. offre al pubblico l’acquisto di beni crittografici di negoziazione;

b. fa richiesta di ammissione al commercio presso un sistema di negoziazione TRD ai sensi dell’articolo 73a LInFi36; o

c. emette mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.

2L’obbligo di pubblicare un libro bianco non si applica all’offerta pubblica di beni crittografici di negoziazione:

a. che si rivolge soltanto ad acquirenti considerati clienti professionali; o

b. che riguarda valori patrimoniali per i quali è già stato pubblicato un libro bianco secondo la presente legge e la persona responsabile della redazione dello stesso acconsente al suo utilizzo.

3Il Consiglio federale può stabilire altre eccezioni o agevolazioni riguardo all’obbligo di pubblicare un libro bianco in caso di offerta pubblica di beni crittografici di negoziazione, in particolare riguardo al volume, al valore dell’offerta, alle caratteristiche dell’offerente o al numero di persone cui si rivolge l’offerta.

4Se non sussiste alcun obbligo di pubblicare un libro bianco, gli offerenti di beni crittografici di negoziazione garantiscono la parità di trattamento tra gli acquirenti quando trasmettono loro informazioni essenziali riguardanti un’offerta pubblica.

Art. 71e Contenuto del libro bianco

1Il libro bianco deve contenere le indicazioni essenziali per la decisione dell’acquirente, segnatamente:

a. Consultazionese riguarda beni crittografici di negoziazione, indicazioni concernenti:

1. l’offerente o la persona che chiede l’ammissione al commercio;

2. le persone responsabili dell’emissione di beni crittografici di negoziazione, purché siano identificabili;

3. i beni crittografici di negoziazione, in particolare i diritti, gli obblighi e i rischi per i titolari nonché la tecnologia sottostante;

36 RS 958.1