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Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 27 pagine

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Legge

3Il rimborso deve avvenire a breve termine.

4Il Consiglio federale disciplina le modalità di rimborso.

Art. 51n Istituti rilevanti per mezzi di pagamento

1Dopo avere consultato la FINMA, la Banca nazionale svizzera (BNS) designa mediante decisione gli istituti rilevanti per mezzi di pagamento.

2Il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali occorre valutare la rilevanza di un istituto per mezzi di pagamento.

Art. 51o Piano di stabilizzazione

1L’istituto rilevante per mezzi di pagamento deve elaborare un piano di stabilizzazione. L’istituto vi illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter proseguire la sua attività. Il piano di stabilizzazione contiene anche un piano di rimborso. Il piano di stabilizzazione deve essere presentato alla FINMA per approvazione; la FINMA consulta la BNS prima di prendere una decisione.

2Se il piano di stabilizzazione presentato alla FINMA non può garantire, in caso di crisi, la stabilizzazione durevole dell’istituto per mezzi di pagamento, la FINMA fissa un termine entro il quale quest’ultimo deve prevedere misure adeguate in relazione alla sua attività. Se l’istituto per mezzi di pagamento non le prevede entro il termine fissato, la FINMA può stabilire fondi propri supplementari o un grado di copertura più elevato.

Art. 51p Piano di liquidazione

1La FINMA elabora un piano di liquidazione che indica le modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione di un istituto rilevante per mezzi di pagamento. Essa consulta la BNS in merito al piano di liquidazione.

2L’istituto per mezzi di pagamento fornisce alla FINMA le informazioni necessarie per l’elaborazione del piano di liquidazione.

3Esso attua le misure previste nel piano di liquidazione a titolo preliminare in quanto sia necessario a mantenere senza interruzione la sua attività.

Art. 51q Scorporo dei valori patrimoniali conservati

1In caso di fallimento dell’istituto per mezzi di pagamento, i valori patrimonialiConsultazione conservati sono scorporati e liquidati in favore dei clienti o dei titolari dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi.

2I clienti o i titolari hanno diritto a una quota proporzionale dei valori patrimoniali liquidati che li riguardano. Un’eventuale eccedenza di liquidazione confluisce nella massa del fallimento dell’istituto per mezzi di pagamento.