Progetto

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 27 pagine

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Legge

2Il Consiglio federale stabilisce l’importo del capitale minimo.

Art. 51w Fondi propri, liquidità e ripartizione dei rischi

1L’istituto di servizi per beni crittografici deve disporre, su base individuale o consolidata, di fondi propri adeguati.

2L’istituto di servizi per beni crittografici che esercita un’attività secondo l’articolo 51r lettera b o c deve inoltre ripartire in maniera adeguata i propri rischi e disporre di liquidità adeguata.

3Il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi. Stabilisce l’importo dei fondi propri e delle liquidità in funzione dell’attività e dei rischi.

4In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge, oppure disporre requisiti più severi.

5La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione.

Art. 51x Presentazione dei conti

Le disposizioni della LBCR17 relative alla presentazione dei conti si applicano per analogia.

Art. 51y Conservazione di mezzi di pagamento e beni crittografici

1L’istituto di servizi per beni crittografici che esercita un’attività secondo l’articolo 51r lettera a deve mettere a disposizione dei clienti in qualsiasi momento i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile o i beni crittografici di negoziazione. Deve inoltre:

a. attribuirli individualmente al cliente; o

b. attribuirli a una comunione; la parte che spetta al cliente deve essere chiaramente determinata.

2Deve conservare separatamente dai fondi propri i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile e i beni crittografici di negoziazione dei suoi clienti.

3Il ricorso a un ente di conservazione terzo all’estero è ammesso se quest’ultimo è sottoposto a una regolamentazione e a una vigilanza adeguate. Il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari se la tutela degli interessi dei clienti lo richiede.

Consultazione

Art. 51z Servizi di staking

1L’istituto di servizi per beni crittografici che esercita un’attività secondo l’articolo 51r lettera a può offrire servizi intesi a bloccare beni crittografici di negoziazione in un registro elettronico distribuito e contribuire in tal modo alla

17 RS 952.0