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Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 27 pagine
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Legge
pubblicamente a tale scopo, ma non corrisponde interessi sugli stessi e li investe solo come previsto dall’articolo 51i.
2Sono considerati averi dei clienti tutti gli impegni nei confronti di questi ultimi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.
Art. 51b Forma giuridica
Gli istituti per mezzi di pagamento con sede in Svizzera devono rivestire una delle seguenti forme giuridiche:
a. società anonima;
b. società in accomandita per azioni;
c. società a garanzia limitata.
Art. 51c Istituti per mezzi di pagamento sotto dominio straniero
Le disposizioni della LBCR7 relative alle banche sotto dominio straniero si applicano per analogia.
Art. 51d Compiti
1L’istituto per mezzi di pagamento accetta a titolo professionale averi dei clienti.
2Può inoltre, in particolare:
a. emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile al valore nominale degli averi dei clienti accettati;
b. conservare mezzi di pagamento crittografici di valore stabile alle stesse condizioni degli istituti di servizi per beni crittografici;
c. fornire servizi di pagamento.
Art. 51e Capitale minimo
1L’istituto per mezzi di pagamento deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest’ultimo deve essere integralmente liberato.
2Il Consiglio federale stabilisce l’importo del capitale minimo.
Art. 51fConsultazione Fondi propri
1L’istituto per mezzi di pagamento deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati.
2Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei fondi propri in funzione dell’attività e dei rischi.