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Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 27 pagine

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Legge

bter. gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere f e g LIsFi;

Inserire dopo l’art. 8

Art. 8a Obblighi al momento dell'emissione di mezzi di pagamento

crittografici di valore stabile

1Gli istituti per mezzi di pagamento che emettono un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile di cui all’articolo 3 lettera j della legge del 15 giugno 201843 sui servizi finanziari (LSerFi), al momento dell’emissione e del rimborso di tale mezzo di pagamento devono osservare gli obblighi previsti dagli articoli 1–8 e 9–11.

2Nel quadro dei provvedimenti organizzativi di cui all’articolo 8, essi devono garantire segnatamente che il rischio correlato all’utilizzo del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile sul mercato secondario venga valutato prima dell’emissione nonché adeguatamente rilevato, limitato e sorvegliato nel quadro della gestione dei rischi. A tal fine, le possibilità tecniche devono essere adeguatamente considerate.

3Possono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 2 in particolare secondo uno dei seguenti modi:

a. tengono un elenco di portafogli elettronici dai quali e verso i quali sono escluse le transazioni con il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile; sviluppano criteri per l’inclusione di un portafoglio nell’elenco e per la sua rimozione da quest’ultimo; se appare opportuno in base a una valutazione dei rischi, adottano in aggiunta ulteriori misure;

b. assicurano l’identificazione di tutti i titolari di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile sul mercato secondario; l’identificazione deve essere effettuata da altri intermediari finanziari sottoposti a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti a quelle in Svizzera.

4Devono in ogni caso essere in grado di:

a. bloccare una transazione sul mercato secondario con un singolo mezzo di pagamento crittografico di valore stabile;

b. congelare un singolo mezzo di pagamento crittografico di valore stabile sul

Consultazionemercato secondario;

c. ritirare un singolo mezzo di pagamento crittografico di valore stabile dal mercato secondario.

5Essi descrivono le misure adottate nel libro bianco secondo gli articoli 71d–71i LSerFi.

43 RS 950.1