Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine
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Attualmente ogni Cantone dispone di proprie norme di accesso per la consultazione della piattaforma cantonale dei dati degli abitanti. Al fine di armonizzare l’accesso ai dati relativi all’autorità parentale e di semplificarne l’attuazione, l’articolo 300b capo- verso 1 AP-CC disciplina per legge quali autorità di un determinato Cantone hanno un interesse legittimo ad accedere alle iscrizioni relative all’autorità parentale. Questo elenco non vuole essere esaustivo; ogni Cantone è libero di prevedere diritti di accesso per altri servizi e istituzioni, nella misura in cui questi ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali (art. 300b cpv. 2 AP-CC).
Oltre all’accesso da parte delle autorità, il progetto prevede una sorta di prova sempli- ficata dell’autorità parentale: i genitori, in particolare quelli che esercitano l’autorità pa- rentale esclusiva (cfr. n. 4.1), possono richiedere un estratto del registro degli abitanti contenente il disciplinamento dell’autorità parentale che dopo l’entrata in vigore del pro- getto sarà iscritta nel registro degli abitanti (art. 300c AP-CC). L’obiettivo è fornire una conferma in situazioni in cui le autorità non hanno accesso al registro, ad esempio nei confronti di un’impresa privata o in caso di soggiorni all’estero. Il costo di questo estratto verrà stabilito dai Cantoni.
In caso di disaccordo, ovvero se i genitori o uno di loro ritiene che l’iscrizione nel regi- stro sia errata o se un’autorità richiedente, sulla base delle informazioni disponibili, so- spetta che l’iscrizione sia errata, occorre rivolgersi all’autorità che ha effettuato l’iscri- zione e, a seconda dell’autorità, avviare la procedura appropriata per rettificarla.
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Poiché il progetto non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confe- derazione (cfr. al riguardo n. 5.1), non è possibile fornire indicazioni in merito alla com- patibilità tra compiti e finanze.
3.3 Attuazione
3.3.1 Adeguamento di ordinanze
In virtù della norma di delega di cui all’articolo 300a capoverso 2 AP-CC, il Consiglio federale disciplina in una nuova ordinanza i dettagli relativi alla comunicazione elettro- nica standardizzata da parte dei tribunali e delle autorità di protezione dei minori agli uffici controllo abitanti.
Già oggi l’ordinanza sullo stato civile prevede per l’ufficio dello stato civile l’obbligo di comunicare all’autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio la dichia- razione concernente l’autorità parentale congiunta fatta insieme all’atto del riconosci- mento e la convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 50 cpv. 1 lett. cbisOSC). In aggiunta, all’articolo 49 OSC sarà previsto un nuovo obbligo di comunicazione, secondo il quale l’ufficio dello stato civile trasmette la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta fatta insieme all’atto del riconoscimento all’ufficio controllo abitanti del luogo di domicilio del minore.