Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
le seguenti specificità: «autorità parentale esclusiva», «autorità parentale congiunta», «nessuna autorità parentale», «sconosciuta». Quest’ultima consente di indicare che finora nel Cantone non è stato registrato alcun disciplinamento dell’autorità parentale. Come caratteristiche parziali sono particolarmente utili i campi «valido dal», per indi- care chiaramente la data di validità dell’informazione, e «fonte», che specifica l’ente responsabile del contenuto delle informazioni concernenti l’autorità parentale. Per la caratteristica parziale «fonte», che indica da dove provengono le informazioni, sono ipotizzabili le seguenti specificità: «autorità di protezione dei minori», «tribunale», «uf- ficio dello stato civile (dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta)», «au- torità di migrazione», «dedotta dalla nascita e dallo stato civile», «non verificata». Se il Cantone ha già registrato l’autorità parentale prima dell’entrata in vigore della modifica senza effettuare ulteriori aggiornamenti, è possibile selezionare la specificità «non ve- rificata».
In 18 dei 26 Cantoni la caratteristica «autorità parentale» è già in uso, anche se i son- daggi rilevano modalità di registrazione molto diverse22. L’introduzione di una nuova caratteristica obbligatoria a livello federale comporta che, a partire dalla data di entrata in vigore della modifica di legge, tale caratteristica sarà iscritta in modo uniforme per i minori nei registri comunali e cantonali degli abitanti in tutta la Svizzera. Ciò significa che questa caratteristica viene trasmessa anche alla piattaforma cantonale dei dati o iscritta nel registro cantonale centrale e fornita in caso di trasferimenti inter o intracan- tonali o all’estero, con conseguente adeguamento dei relativi standard eCH23.
Gli adeguamenti della LArRa non sono effettuati per esigenze statistiche, ma per motivi amministrativi. L’UST non ha alcun mandato (statistico o relativo ai dati) legato all’au- torità parentale e pertanto non rileverà le future caratteristiche relative a quest’ultima nei registri degli abitanti. Gli standard eCH dell’UST utilizzati a tal fine non saranno quindi adeguati24.
Ai sensi dell’articolo 5 LArRa, i registri degli abitanti devono contenere dati aggiornati, esatti e completi delle persone rilevate. Per quanto riguarda la completezza, va notato che non è prevista alcuna registrazione successiva retroattiva del disciplinamento dell’autorità parentale. Il motivo principale risiede nel fatto che solo un’iscrizione basata sulla comunicazione di un fatto recente (decisione dell’APMA o del tribunale, dichiara- zione concernente l’autorità parentale congiunta, accertamento dell’autorità parentale da parte dell’autorità cantonale di migrazione o deduzione dell’autorità parentale in base a un nuovo fatto di stato civile) può garantire che il disciplinamento contenuto nel registro rifletta con qualità affidabile la situazione attuale. Il ritmo degli aggiornamenti inizia dalla data di entrata in vigore della nuova normativa e dipende dal verificarsi dei fatti sopra indicati. Una registrazione successiva per deduzione, ad esempio l’iscrizione
22 Studio di fattibilità, pag. 15 nonché tabella 3, pag. 16.
23 Standard eCH-0011ed eCH-0020.
24 L’eCH-0099 «Trasmissione dei dati EWR-alla statistica» non sarà quindi adeguato. La versione aggiornata v2.1.1 resta in vigore e non dovrà essere sostituita dalla nuova versione eCH-0011.