Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine
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3.3.2 Elaborazione delle specificità esatte della caratteristica principale e delle caratteristiche parziali
L’informazione riguardo all’autorità parentale può già oggi essere iscritta con la carat- teristica «care», definita nello standard eCH 0021 (dati supplementari sulla persona). Secondo lo studio di fattibilità, gli uffici di controllo abitanti di diversi Cantoni utilizzano questa caratteristica per iscrivere le informazioni relative all’autorità parentale26. In fu- turo, ai fini di un’attuazione rapida ed efficiente dopo l’entrata in vigore del progetto, sarà importante uniformare quanto prima le specificità della caratteristica. I competenti uffici dell’Amministrazione federale (UFG e UST) elaboreranno gli adeguamenti neces- sari in collaborazione con i gruppi di esperti eCH responsabili degli standard eCH. È possibile che vengano aggiunte le caratteristiche parziali «valido dal» e «fonte» e le relative specificità (cfr. anche il punto 3.1.2).
3.3.3 Garanzia per una trasmissione sicura dei dati
La protezione dei dati deve essere garantita durante tutte le fasi del processo sopra descritte, ovvero durante la comunicazione delle informazioni relative all’autorità pa- rentale da parte dell’autorità di protezione dei minori, dei tribunali, degli uffici dello stato civile e delle autorità cantonali di migrazione, nonché durante la loro iscrizione e con- sultazione nel registro degli abitanti. Le informazioni relative al disciplinamento dell’au- torità parentale sono considerate dati personali ai sensi della legge del 25 settembre 202027 sulla protezione dei dati (LPD).
I dati degni di particolare protezione relativi al disciplinamento dell’autorità parentale, come ad esempio le informazioni sui motivi di una privazione dell’autorità parentale (sentenza del tribunale, articoli di legge, parole chiave), non devono figurare nelle co- municazioni né essere iscritti nel registro. Come indicato nello studio di fattibilità, per garantire la protezione dei dati è importante che vengano comunicate, registrate e tra- smesse solo le informazioni sull’autorità parentale necessarie, la data di validità delle informazioni e la fonte. La comunicazione dell’informazione e la trasmissione delle in- formazioni contenute nel registro ad altri registri devono essere effettuate in modo si- curo28.
La protezione dei dati viene garantita grazie all’utilizzo dello standard eCH, che prevede di rilevare solo le informazioni necessarie e di trasmetterle in forma crittografata. Per la trasmissione dei dati in caso di arrivo e partenza, nonché dagli uffici di controllo abitanti alle piattaforme cantonali dei dati degli abitanti, viene già utilizzata una piattaforma per lo scambio sicuro dei dati. Per quanto riguarda le comunicazioni all’ufficio controllo abi- tanti, le autorità di stato civile forniscono i dati in forma automatizzata ed elettronica, conformemente all’articolo 49 capoverso 3 OSC. Secondo lo studio di fattibilità, anche le autorità cantonali di migrazione dispongono dei sistemi software necessari per l’invio
26 Cfr. studio di fattibilità, n. 4.2.1.
27 RS 235.1.
28 Cfr. studio di fattibilità, pag. 54.