Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine

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estratto in caso di modifica del disciplinamento. Se necessario, in particolare se vi è il rischio di abuso, la validità dell’estratto del registro può essere verificata consultando il registro o rivolgendosi all’ufficio controllo abitanti del luogo di domicilio del minore.

Questa nuova disposizione non sostituisce la vigente possibilità di rilasciare un certifi- cato prevista dall’articolo 2 capoverso 3 LF-RMA. Ai sensi dell’articolo 40 paragrafo 1 della Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori38, le autorità dello Stato con- traente di residenza abituale del minore o in cui è stata adottata una misura di prote- zione possono rilasciare su richiesta del detentore dell’autorità parentale, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che gli sono conferiti. Le autorità designate utilizze- ranno infatti le informazioni relative all’autorità parentale per rilasciare un certificato che va oltre la semplice indicazione di chi detiene l’autorità parentale39. Queste autorità, di solito le autorità centrali dei Cantoni, sono altresì previste come autorità aventi diritto di accesso nell’articolo 300b capoverso 1 numero 6 AP-CC (cfr. vedi commenti all’art. 300b AP-CC).

4.2 Modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 97 cpv. 5

Le autorità cantonali di migrazione effettuano accertamenti sull’autorità parentale dei nuovi arrivati dall’estero nell’ambito della verifica dei requisiti per il ricongiungimento familiare dei figli minorenni o per il rilascio dei permessi di dimora40. L’articolo 97 capo- verso 5 AP-AIG stabilisce che le autorità cantonali di migrazione sono tenute a comu- nicare all’ufficio controllo abitanti il disciplinamento accertato dell’autorità parentale de- gli stranieri appena arrivati in Svizzera. Questa disposizione mira a garantire, per quanto possibile, la completezza del rilevamento delle persone che soggiornano in Svizzera con figli.

Al momento dell’iscrizione dell’autorità parentale nel registro degli abitanti, per indicare la «fonte» del disciplinamento potrebbe essere selezionata la specificità «autorità di migrazione» (cfr. caratteristica parziale «fonte» (cfr. n. 3.1.2)41. Ciò consentirebbe in futuro di risalire nel registro degli abitanti al responsabile dell’informazione.

38 RS 0.211.231.011

39 Per maggiori informazioni cfr. il rapporto esplicativo sul sito della Conferenza dell’Aia: www.hcch.net/fr/publications-and-studies/details4/?pid=2943&dtid=3.

40 Cfr. Istruzioni I. Settore degli stranieri (istruzioni LStrI); versione rielaborata e uniformata di ottobre 2013 [stato 1° giu. 2025]).

41 Le specificità precise della caratteristica principale e di quelle parziali saranno elaborate dall’UST assieme ai competenti uffici dopo l’introduzione della caratteristica «autorità parentale» nella LArRa.