Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine
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1.2.2 Mandato parlamentare secondo la mozione 21.3981 CSEC-N
Con la mozione 21.3981 CSEC-N «Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti comunali e cantonali» il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di esa- minare approfonditamente la fattibilità della soluzione proposta nel suddetto rapporto e, per quanto non si pongano ostacoli sostanziali, di creare rapidamente le basi legali necessarie per l’iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti comunali e cantonali.
1.2.3 Studio di fattibilità
Lo studio di fattibilità condotto dall’ufficio BASS in collaborazione con la Scuola univer- sitaria professionale di Berna (BFH)3 è giunto alla conclusione che l’iscrizione «autorità parentale» nei registri degli abitanti comunali e cantonali è fattibile dal punto di vista tecnico, finanziario e temporale, poiché gli uffici controllo abitanti soddisfano i requisiti per l’attuazione tecnica e dovrebbero effettuare adeguamenti principalmente minimi. 18 dei 26 Cantoni prevedono già oggi la caratteristica «autorità parentale», sebbene i sondaggi abbiano rilevato notevoli differenze nelle modalità di registrazione e di comu- nicazione. Gli investimenti previsti per gli uffici controllo abitanti ammontano comples- sivamente a pochi milioni e i costi correnti sono bassi rispetto alle spese amministrative, per cui la fattibilità finanziaria è considerata garantita. Lo studio prevede tempi di attua- zione compresi tra i 3 e 5 anni e conferma quindi anche la fattibilità temporale.
Lo studio presenta e valuta varianti di attuazione distinte a seconda del tipo di comuni- cazione dell’autorità parentale e della procedura da seguire in caso di trasferimento in Svizzera dall’estero. Da un lato descrive la comunicazione elettronica standardizzata prevista per gli uffici dello stato civile, i giudici, le autorità di protezione dei minori e le autorità cantonali di migrazione, che consente il trattamento automatico delle comuni- cazioni presso gli uffici controllo abitanti4. Tra le autorità soggette all’obbligo di comu- nicazione, gli uffici dello stato civile e le autorità cantonali di migrazione dispongono già dei requisiti necessari (in particolare dei sistemi software) per l’invio di comunicazioni
3 Kaderli, T. / Pfahrer, M. / Heusser, C. / Bischof, S. / Gajta, P., Evaluation der Machbarkeit des Eintrags des Merkmals «Elterliche Sorge» ins kommunale und kantonale Einwohnerregister, Berna: Büro BASS, 2024. Lo studio di fattibilità (di seguito cit. studio di fattibilità) è disponibile in tedesco sul sito https://www.bj.admin.ch/bj/it/home.html > Società > Progetti di legislazione in corso > Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti.
4 Lo studio di fattibilità definisce una comunicazione elettronica standardizzata (pag. 13) come una comunicazione secondo regole formali e chiaramente definite che può essere elaborata elettronicamente sulla base di queste ultime. A tal fine, nell’ambito degli standard eCH, viene utilizzato il formato XML che sta per Extensible Markup Language ed è un linguaggio di marcatura per la rappresentazione di dati strutturati gerarchicamente in formato file di testo. XML viene utilizzato, tra l’altro, per la memorizzazione e lo scambio di dati indipendente dalla piattaforma su Internet ed è leggibile non solo dall’uomo, ma anche dalle macchine. Le comunicazioni in formato XML possono quindi essere elaborate automaticamente dal rispettivo software.