Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine

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della presente legge federale questi dati potrebbero essere contrassegnati come «non verificati» per caratterizzarne la fonte46.

Art. 8a Iscrizione dell’autorità parentale sulla base di un fatto di stato civile

In virtù dell’articolo 49 capoverso 1 OSC, l’ufficio dello stato civile competente comu- nica i fatti di stato civile rilevanti per il figlio all’amministrazione comunale del luogo di domicilio di quest’ultimo, ai fini della tenuta del registro degli abitanti. Queste comuni- cazioni completano quelle dei tribunali e delle APMA ai sensi dell’articolo 300a AP-CC (cfr. n. 4.1). Il nuovo articolo 8a LArRa prevede che l’ufficio controllo abitanti deduca il disciplinamento dell’autorità parentale dalle comunicazioni relative a un fatto di stato civile che riguarda il figlio (nascita, matrimonio dopo la nascita, riconoscimento di un figlio, adozione di un figlio, decesso di uno o entrambi i genitori) e lo iscrivi nel registro degli abitanti. In caso di comunicazione della nascita di un figlio di genitori sposati non- ché in caso di matrimonio successivo alla nascita, va registrata l’autorità parentale con- giunta. L’autorità parentale esclusiva sussiste nei casi seguenti: se al momento della comunicazione della nascita i genitori non sono sposati e non è stata presentata alcuna dichiarazione di riconoscimento del figlio o è stata presentata una dichiarazione di ri- conoscimento prenatale ma non una dichiarazione di autorità parentale congiunta; se al momento della comunicazione del riconoscimento (postnatale) non è stata presen- tata alcuna dichiarazione di autorità parentale congiunta; nonché se al momento della comunicazione del decesso di uno dei genitori vigeva l’autorità parentale congiunta. In caso di comunicazione dell’adozione del bambino, a seconda del tipo di adozione, oc- corre iscrivere l’autorità parentale congiunta (in caso di adozione congiunta, adozione del figliastro) o l’autorità parentale esclusiva (adozione singola). Ai fini di una corretta iscrizione, è necessario che i collaboratori degli uffici controllo siano adeguatamente formati sulle diverse situazioni.

Art. 14 cpv. 1 primo periodo

La nuova caratteristica «autorità parentale» è iscritta nel registro degli abitanti a fini amministrativi e, almeno per il momento, non verrà utilizzata a fini statistici. La caratte- ristica non va quindi inviata all’UST conformemente all’articolo 14 capoverso 1 LArRa. Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, l’articolo 14 capoverso 1 esclude espli- citamente questa caratteristica dall’obbligo di trasmissione all’UST a fini statistici.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confederazione. Gli adeguamenti necessari previsti, in particolare a livello di ordinanza, del catalogo delle caratteristiche dell’UST e degli standard eCH saranno attuati nell’ambito delle

46 Cfr. studio di fattibilità, pag. 37 e ulteriori delucidazioni.