Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine
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dell’educazione e del bene del minore, l’amministrazione dei suoi beni e la facoltà di rappresentarlo, sono sempre presenti. Per quanto riguarda la prova dell’autorità paren- tale, d’interesse nel presente contesto, esistono diverse modalità e meccanismi, rias- sunti nel rapporto in adempimento al postulato. (cfr. n. 1.2.1)11.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
La mozione 21.3981 CSEC-N incarica il Consiglio federale di creare le basi legali per l’iscrizione dell’autorità parentale nei registri comunali e cantonali degli abitanti. Se- condo lo studio di fattibilità l’iscrizione è realizzabile dal punto di vista tecnico, finanzia- rio e temporale. Tuttavia, occorre adeguare le basi legali, introducendo l’obbligo di co- municazione per diverse autorità e disciplinando la registrazione della nuova caratteri- stica «autorità parentale» e la sua consultazione.
3.1.1 Obbligo di comunicazione
3.1.1.1 Autorità soggette all’obbligo di comunicazione
L’iscrizione dell’autorità parentale nel registro degli abitanti si fonda sulle comunicazioni delle autorità competenti (ufficio dello stato civile, tribunale civile, autorità di protezione dei minori, autorità cantonale di migrazione) all’ufficio controllo abitanti. Il presente pro- getto ha lo scopo d’introdurre un obbligo per i tribunali, le autorità di protezione dei minori e le autorità cantonali di migrazione di comunicare quanto prima i disciplinamenti dell’autorità parentale al competente ufficio controllo abitanti (anche in un altro Can- tone). L’obbligo di comunicazione dell’ufficio dello stato civile all’ufficio controllo abitanti non sarà disciplinato dal CC, ma verrà introdotto all’articolo 49 dell’ordinanza sullo stato civile (OSC)12, che prevede già altri obblighi di comunicazione (cfr. anche n. 5.1). Per i tribunali civili e le autorità di protezione dei minori ciò significa che ogni decisione e conseguente modifica dell’autorità parentale va comunicata non appena è passata in giudicato (per i diversi casi cfr. n. 4.1). Anche la dichiarazione sull’autorità parentale
11Le considerazioni del rapporto in adempimento del postulato si basano su: Heckendorn, L. / Aronovitz, A. / Curran, J. / De Dycker, S. / Dos Reis Leite, M. / Kühnel, V. / Pretelli, I. / Westermark, H., Vergleichende Studie über Mechanismen der behördlichen Information über die elterli- che Sorge, stato: 26 giu. 2020, E-Avis ISDC 2019-16 (Pareri giuridici ISDC), reperibili sul sito www.isdc.ch. Gli Stati comparati sono Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia. Per una panoramica cfr. la tabella dei diversi registri a pag. 68, n. 1.4 del parere dell’ISDC.