Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Aspetti generali
Dall’entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio al 1° gennaio 2000 l’autorità paren- tale congiunta è possibile per genitori divorziati e genitori non sposati e dal 1° lu- glio 2014 è diventata la norma (art. 296 cpv. 2 CC1). L’autorità parentale esclusiva è invece attribuita a uno dei genitori soltanto se è necessario per tutelare il bene del figlio. L’autorità parentale congiunta significa che i genitori assumono insieme le decisioni più importanti relative, ad esempio, alla scelta della scuola, a interventi medici o a cambia- menti di domicilio. In questi casi è importante che terzi sappiano se tali decisioni sono state prese da entrambi i genitori. La situazione può, infatti, rivelarsi delicata quando uno dei genitori sostiene di detenere l’autorità parentale esclusiva o di disporre del consenso dell’altro genitore. Si tratta soprattutto di consentire a terzi, in particolare alle autorità, di determinare chi eserciti l’autorità parentale. La prova dell’autorità parentale è in effetti stata affrontata già prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto in materia a luglio 2014 e da allora è stata oggetto di diversi interventi parlamentari.
1.2 Necessità di agire e mandato parlamentare
1.2.1 Rapporto del Consiglio federale concernente l’accesso all’informazione sull’autorità parentale
In adempimento del postulato 16.3317 Fluri, il 31 marzo 2021 il Consiglio federale ha presentato il suo rapporto concernente l’accesso all’informazione sull’autorità paren- tale2, in cui ha esaminato diversi approcci per garantire alle amministrazioni, in partico- lare agli uffici controllo abitanti, di disporre di informazioni aggiornate sull’autorità pa- rentale e sulle misure di protezione dei minori. È giunto alla conclusione che la solu- zione più praticabile consiste nell’iscrivere l’autorità parentale nei registri comunali e cantonali degli abitanti e permettere alle altre autorità di ottenere le informazioni neces- sarie tramite gli uffici controllo abitanti. Alcuni Cantoni prevedono già nella loro legisla- zione l’iscrizione della caratteristica dell’«autorità parentale» nei loro registri degli abi- tanti. Questa soluzione permetterebbe di risolvere gran parte delle difficoltà in modo pratico, con un impegno ragionevole e in tempi prevedibili. Il Consiglio federale ha tut- tavia sottolineato che, in una prima fase, occorre realizzare uno studio di fattibilità per valutare in modo approfondito i presupposti tecnici, strutturali e finanziari nonché le possibili ripercussioni.
1 RS 210
2 Rapporto del Consiglio federale del 31 mar. 2021 in adempimento del postulato 16.3317 Fluri «Zugang zur Information über die elterliche Sorge», disponibile in tedesco e francese sul sito www.parlament.ch > Oggetto > 16.3317 > 31.03.2021 - Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses (di seguito cit. rapporto in adempimento del postulato).