Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine

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È importante sottolineare che il progetto avrà effetti positivi a medio termine per le au- torità comunali e cantonali. Queste ultime potranno infatti consultare la piattaforma can- tonale o, nei casi che coinvolgono più Cantoni, il registro degli abitanti del luogo di domicilio del figlio per sapere con certezza chi detiene l’autorità parentale. Per le auto- rità ciò contribuisce a ridurre i rischi, in particolare nei casi di previsto cambio di domi- cilio di un genitore con un figlio o di richiesta di rilascio di un documento d’identità per un minore, poiché in futuro sarà possibile verificare l’autorità parentale rivendicata dai genitori o da uno dei genitori consultando il registro, anche se, data la non retroattività della registrazione, la completezza e l’attualità delle iscrizioni nel registro saranno ga- rantite solo in un secondo momento.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Il progetto non ha ripercussioni dirette sull’economia.

5.4 Ripercussioni sulla società

Il miglioramento della disponibilità dei dati grazie alla registrazione dell’autorità paren- tale nei registri degli abitanti è vantaggioso anche per i genitori stessi, che non do- vranno più dimostrare alle autorità comunali o cantonali di essere i detentori dell’auto- rità parentale mediante documenti come decisioni o dichiarazioni o tramite l’iscrizione nel passaporto del figlio. La possibilità di ottenere, su richiesta, un estratto dell’autorità parentale consente inoltre di dimostrare di esercitare l’autorità parentale anche nei con- fronti di privati esterni come, ad esempio, organizzatori di viaggio o durante un sog- giorno all’estero (cfr. anche n. 4.1).

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Come già menzionato nel rapporto in adempimento del postulato54, la competenza della Confederazione in materia di diritto civile e di procedura civile, sancita dall’arti- colo 122 capoverso 1 della Costituzione federale55 (Cost.), è sufficiente per prescrivere ai Cantoni di registrare l’autorità parentale a livello cantonale nei registri degli abitanti, per sancire per legge l’obbligo delle competenti autorità di comunicare queste informa- zioni agli uffici controllo abitanti e per determinare quali autorità abbiano accesso a questi dati sull’autorità parentale e a quali condizioni. Una modifica proposta alla LArRa volta a includere l’autorità parentale come ulteriore caratteristica obbligatoria si basa sulla competenza della Confederazione di emanare norme sull’armonizzazione e la te-

54 Rapporto in adempimento del postulato, n. 5.4.3.

55 RS 101