Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine
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4.3 Modifiche della legge sull’armonizzazione dei registri
Art. 6 lett. kbis
La nuova caratteristica «autorità parentale» applicata ai minorenni garantisce che, a partire dalla data di entrata in vigore del progetto, gli uffici controllo abitanti debbano registrare informazioni relative al disciplinamento dell’autorità parentale. A tal fine, è necessaria una comunicazione da parte delle autorità competenti in materia (cfr.
n. 3.1.1.1 e n. 4.1). In virtù dell’articolo 4 capoverso 1 LArRa, il cui riferimento vale anche per la nuova lettera kbis, l’UST definirà la nuova caratteristica obbligatoria te- nendo conto della sistematica, delle caratteristiche parziali e delle specificità. Dato che gli uffici controllo abitanti sono e possono essere responsabili solo dell’iscrizione e dell’aggiornamento (modifica) della caratteristica, ma non del suo contenuto, sarebbe importante prevedere, per la caratteristica «autorità parentale», una caratteristica par- ziale «fonte» che indichi la provenienza dell’informazione (riguardo alle diverse speci- ficità cfr. n. 3.1.1.2)42.
Dopo la registrazione, gli uffici controllo abitanti trasmettono i dati alla banca dati can- tonale degli abitanti, mentre invece nei Cantoni di Ginevra e Appenzello Interno i dati sono direttamente iscritti nel registro centrale. In caso di trasloco in un altro Comune (dello stesso o di un altro Cantone), i dati relativi all’autorità parentale vengono tra- smessi tramite notifica eCH insieme ai dati del figlio. La trasmissione di dati relativi a caratteristiche obbligatorie tra gli ufficio controllo abitanti in caso di trasloco all’interno dello stesso Cantone o verso un altro Cantone, nonché tra uffici controllo abitanti e piattaforme cantonali di dati degli abitanti è disciplinata43 dalla LArRa e dall’ordinanza del 21 novembre 200744 sull’armonizzazione dei registri (OArRa). Conformemente all’articolo 12 capoverso 4 della legge del 26 settembre 201445 sugli Svizzeri all’estero (LSEst), i Comuni svizzeri notificano al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) tutti gli annunci di cittadini svizzeri che partono all’estero. In futuro, in caso di partenza dalla Svizzera di un genitore svizzero (o di entrambi i genitori) con figli, insieme ai dati del figlio sarà trasmesso anche il disciplinamento dell’autorità parentale. Spetta invece ai genitori aggiornare l’iscrizione E-Vera del minore in caso di modifica dell’autorità pa- rentale durante il soggiorno all’estero (art. 13).
Per quanto riguarda i Cantoni e i Comuni in cui l’autorità parentale è già iscritta (cfr.
n. 3.1.2) occorre disciplinare il trattamento dei dati finora registrati. Considerato che non è prevista la registrazione successiva della caratteristica, dopo l’entrata in vigore
42 Cfr. studio di fattibilità, pag. 54, n. 12.4.
43 Cfr. art. 10 LArRa e art. 6 OArRa.
44 RS 431.021.
45 RS 195.1.