Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine
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di comunicazioni conformi allo standard eCH29. Dopo la scadenza del periodo transito- rio di cinque anni, anche le previste comunicazioni elettroniche standardizzate delle autorità di protezione dei minori e dei tribunali agli uffici di controllo abitanti risponde- ranno ai requisiti di sicurezza. Durante il menzionato periodo, le autorità interessate sono tenute a limitare il contenuto delle comunicazioni alle informazioni necessarie so- pra indicate e a garantire uno scambio sicuro dei dati, ad esempio tramite sedex o e- mail crittografate30.
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4.1 Modifiche del Codice civile
Art. 300a Aocties. Iscrizione dell’autorità parentale, I. Comunicazione
La nuova disposizione introduce un nuovo obbligo di comunicazione da parte delle au- torità di protezione dei minori e tribunali agli uffici controllo abitanti.
Questi ultimi sono tenuti, secondo il capoverso 1, a comunicare senza indugio ogni disciplinamento dell’autorità parentale all’autorità nel luogo di domicilio del figlio cui compete la tenuta del registro cantonale e comunale degli abitanti ai sensi della LArRa. Le decisioni devono quindi essere comunicate non appena sono passate in giudicato. Le autorità di protezione dei minori ricevono la dichiarazione comune dei genitori sull’autorità parentale congiunta (art. 298a cpv. 4 CC), decisioni sull’autorità parentale congiunta (art. 298b CC) oppure sul nuovo disciplinamento dell’autorità parentale (art. 298d, 301a CC), sulla privazione o limitazione dell’autorità parentale nell’ambito di una misura di protezione del figlio (art. 308 cpv. 3, art. 311) o del consenso all’adozione da parte dei genitori (art. 312 CC). In caso di decesso del genitore che esercita l’autorità parentale esclusiva, l’autorità di protezione dei minori trasferisce l’autorità parentale esclusiva al genitore superstite o a un tutore (art. 297 cpv. 2 CC); anche tale cambia- mento è da comunicare all’ufficio controllo abitanti. Il tribunale civile è tenuto a infor- mare l’ufficio di controllo abitanti in caso di decisioni prese in procedure di divorzio o procedure a tutela dell’unione coniugale con attribuzione dell’autorità parentale esclu- siva a uno dei genitori (art. 133, 179, 298, 301a, 311 in combinato disposto con 315a CC) e di decisioni che comportano un nuovo disciplinamento dell’autorità parentale in caso di cambiamento sostanziale delle circostanze (art. 134, 301a, 311 in combinato disposto con 315a CC).
Il capoverso 2 prevede una comunicazione tramite interfacce elettroniche. Ciò significa che il Consiglio federale disciplinerà in un’ordinanza le modalità della comunicazione elettronica standardizzata da parte dei tribunali e delle autorità di protezione dei minori agli uffici di controllo abitanti. Si tratterà in particolare di adeguare il formato dei dati
29 Cfr. studio di fattibilità, pag. 52, n. 12.1.
30 Cfr. studio di fattibilità, pag. 12.