Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine

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duzione di una conferma dell’autorità parentale, l’introduzione di un’iscrizione obbliga- toria nel passaporto del minore e l’inserimento dell’informazione relativa all’autorità pa- rentale in un registro cantonale oppure federale, da creare o già esistente. A tale pro- posito è giunto alla conclusione che solo l’iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti comunali e cantonali costituisce una soluzione praticabile, in quanto com- porta un onere ragionevole e, in particolare, copre per quanto possibile tutti i genitori residenti in Svizzera con i loro figli minorenni, indipendentemente dalla loro cittadi- nanza, dal diritto di soggiorno e dallo stato civile.

Lo studio di fattibilità ha illustrato diverse varianti per attuare questa soluzione. (cfr. 1.2.3). Il 27 novembre 2024 il Consiglio federale si è espresso a favore della va- riante 2, secondo la quale gli uffici dello stato civile, i tribunali civili, le autorità di prote- zione dei minori e le autorità cantonali di migrazione saranno tenuti per legge a comu- nicare le informazioni agli uffici controllo abitanti, senza alcuna prescrizione formale. Ritiene sia una soluzione pragmatica e praticabile, tanto più che attualmente non tutte le autorità soggette all’obbligo di comunicazione sono attrezzate per le comunicazioni elettroniche standardizzate (variante 1). Sebbene gli uffici dello stato civile e le autorità cantonali di migrazione dispongano già dei requisiti tecnici necessari per i sistemi messi a disposizione dalla Confederazione (Infostar e SIMIC), secondo lo studio di fattibilità l’APMA e i tribunali in questione dovrebbero prima creare i presupposti per la trasmis- sione elettronica standardizzata. Un obbligo di comunicazione senza vincoli formali consentirebbe anche a queste autorità di adeguare le modalità di comunicazione in funzione degli ulteriori sviluppi e dei progressi nella digitalizzazione, ad esempio sulla base della legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG)8. Per questo motivo, la variante 2 risulta più rapida nell’at- tuazione rispetto alla variante 1, che prevede di sancire per legge l’obbligo di comuni- cazione elettronica standardizzata. Il Consiglio federale ha tuttavia sottolineato che la comunicazione elettronica standardizzata è l’unica soluzione efficace e quindi auspica- bile a medio e lungo termine.

1.5 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20249 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202410.

2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

L’autorità parentale e il suo esercizio sono disciplinati in modo diverso a seconda dell’ordinamento giuridico, anche se gli elementi costitutivi, quali la responsabilità

8 Cfr. www.justitia40.ch/de.

9 FF 2024 525

10 FF 2024 1440