Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine

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Il 27 novembre 2024 (cfr. 1.2.4) il Consiglio federale si è espresso a favore di una forma di comunicazione elettronica standardizzata a lungo termine. Tuttavia, ai fini di una rapida attuazione, ha ritenuto opportuno introdurre immediatamente l’obbligo di una trasmissione senza requisiti formali per consentire alle autorità di adeguare la loro forma di comunicazione agli ulteriori sviluppi e alla digitalizzazione.

Il progetto prevede di disciplinare l’obbligo di comunicazione nel CC per le autorità di protezione dei minori e i tribunali nei confronti delle autorità degli abitanti e nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione19 (LStrI) per le autorità cantonali di migra- zione. Poiché mancano i presupposti tecnici necessari, le autorità di protezione dei minori e i tribunali saranno tenuti a rispettare l’obbligo di comunicazione in forma elet- tronica standardizzata solo dopo un periodo transitorio di cinque anni. Per quanto ri- guarda le autorità cantonali di migrazione che già comunicano tramite sedex, la LStrI non richiede requisiti supplementari per la comunicazione.

3.1.2 Rilevamento

Il presente progetto è incentrato sull’iscrizione dell’autorità parentale nel registro comu- nale degli abitanti da parte degli uffici controllo abitanti. L’iscrizione presuppone che nel registro degli abitanti gli uffici in questione utilizzino una caratteristica relativa all’auto- rità parentale alla stregua di altre caratteristiche. Il controllo abitanti nel luogo di domi- cilio del figlio sarà tenuto a iscrivere nel suo registro le informazioni sull’autorità paren- tale comunicate dalle diverse autorità competenti (cfr. n. 3.1.1.). Inoltre, sulla base di determinate informazioni trasmesse dall’ufficio dello stato civile (fatti di stato civile), deve dedurre il disciplinamento dell’autorità parentale e registrarlo. Successivamente, i dati registrati con questa caratteristica vengono comunicati in caso di trasloco o par- tenza oppure comunicati su richiesta (cfr. n. 3.1.3 e n. 4.3).

La legge del 23 giugno 200620 sull’armonizzazione dei registri (LArRa) sarà integrata da una nuova caratteristica: l’elenco minimo degli identificatori e caratteristiche in uso nei registri degli abitanti, disciplinato all’articolo 6 LArRa, comprenderà ora anche la caratteristica «autorità parentale». Nel registro degli abitanti del domicilio del figlio, le indicazioni relative al disciplinamento dell’autorità parentale vanno iscritte nel foglio del registro del figlio, nel quale figurano pure i nomi dei genitori al momento della nascita. Con il raggiungimento della maggiore età del figlio, cessa l’esercizio dell’autorità pa- rentale e quindi anche la necessità di trattare i rispettivi dati, che vanno quindi cancel- lati21.

In base all’articolo 4 capoverso 1 LArRa, l’Ufficio federale di statistica (UST) dovrà de- finire la nuova caratteristica obbligatoria in riferimento alla sistematica, alle caratteristi- che parziali e alle specificità e inserirla nel catalogo delle caratteristiche per l’armoniz- zazione dei registri (cfr. n. 4.3.) La caratteristica principale «autorità parentale» prevede

19 RS 142.20

20 RS 431.02

21 Cfr. studio di fattibilità, pag. 37.