Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
negli standard eCH interessati e di definire la trasmissione dei dati tramite l’integrazione tecnica di sedex.
L’obbligo di comunicare tramite interfacce elettroniche non dovrà tuttavia applicarsi im- mediatamente. In una prima fase, le comunicazioni potranno ancora essere effettuate senza requisiti formali, poiché non tutte le autorità tenute alla comunicazione sono già attrezzate per le comunicazioni elettroniche standardizzate. Pertanto, il diritto transito- rio prevede che l’obbligo di comunicazione tramite interfacce elettroniche debba essere adempiuto entro cinque anni dall’entrata in vigore (cfr. disposizione transitoria dell’art. 300a AP-CC). Ciò consente alle APMA e ai tribunali di adeguare tecnicamente la forma delle loro comunicazioni nel corso di ulteriori sviluppi e fasi di digitalizzazione, ad esem- pio in seguito alla LCEG (cfr. anche n. 1.4).
Art. 300b II. Accesso
Questa nuova disposizione disciplina l’accesso alla caratteristica dell’autorità parentale registrata in base all’articolo 6 lettera kbisAP-LArRa. Quasi tutti i Cantoni trasmettono i dati, dopo averli iscritti nei registri comunali, alla piattaforma cantonale dei dati degli abitanti31. Queste banche dati o registri cantonali (AI, GE), che comprendono tutti i residenti, consentono già ora alle autorità autorizzate all’interno del rispettivo Cantone di consultare o accedere alle informazioni necessarie per l’adempimento dei loro com- piti legali32. In futuro, anche l’iscrizione dell’autorità parentale potrà essere consultata elettronicamente in questo modo.
L’elenco, minimo e non esaustivo, di cui al capoverso 1 numeri 1 a 6, contiene le auto- rità che hanno un interesse legittimo e che devono quindi poter accedere ai dati sull’au- torità parentale. Esso comprende, da un lato, le autorità già tenute a comunicare i dati agli uffici controllo abitanti (autorità dello stato civile, autorità di protezione dei minori, tribunali, autorità cantonali di migrazione) e, dall’altro, le autorità che rilasciano docu- menti d’identità e le autorità cantonali designate che, in virtù dell’articolo 2 capoverso 3 della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA)33 rilasciano già oggi attestati sull’autorità parentale (cfr. a tale proposito i commenti all’art. 300c AP-CC).
Secondo il capoverso 2, i Cantoni sono liberi di designare altri servizi e istituzioni al loro interno ai quali concedere l’accesso per adempiere i loro compiti legali. Potrebbero ad
31Secondo lo studio di fattibilità (pag. 21), tale trasmissione avviene in tutti i Cantoni, tranne nei Cantoni di Ginevra e Appenzello Interno, che dispongono di un registro degli abitanti centralizzato. Questa soluzione centrale non richiede la trasmissione dei dati dal livello comunale a quello cantonale.
32Nella maggior parte dei Cantoni che utilizzano questa caratteristica, la consultazione intracantonale avviene tramite una richiesta elettronica alla piattaforma cantonale dei dati degli abitanti (ad es. tramite interfaccia utente, applicazione web) e/o tramite accesso diretto alla piattaforma cantonale dei dati (p. es. tramite servizi web, API; cfr. studio di fattibilità, pag. 22, n. 4.2.3).