Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
automatica dell’autorità parentale congiunta per tutti i genitori sposati, o sulla base di prove autonome (ad es. documenti comprovanti decisioni precedenti) fornite dai geni- tori, potrebbe comportare il rischio di abusi. L’integrità e l’attualità dell’iscrizione relativa all’autorità parentale non potranno quindi essere garantite già a partire dall’entrata in vigore, ma solo gradualmente sulla base dei fatti citati. Il terzo criterio, quello della cor- rettezza, potrà essere soddisfatto nel modo seguente: in caso di mancata registrazione nel Cantone, sarà possibile inserire nel fascicolo del minore la caratteristica «scono- sciuta». Se invece l’autorità parentale è stata registrata a livello cantonale ancor prima dell’entrata in vigore del progetto, senza tuttavia procedere ad alcun aggiornamento successivo, questa situazione può essere riportata con la specificità «non verificata» (cfr. anche n. 4.3).
In assenza della possibilità della registrazione retroattiva dell’autorità parentale, le ri- spettive iscrizioni nel registro degli abitanti saranno complete e aggiornate per tutti i bambini al più tardi 18 anni dopo l’entrata in vigore della revisione. Questa condizione va accettata, poiché secondo il Consiglio federale non vi sono altre soluzioni sostenibili che possano garantire di raggiungere l’obiettivo del progetto ovvero l’affidabilità e l’at- tualità dei disciplinamenti iscritti.
3.1.3 Accesso alle iscrizioni e conferma tramite estratto del registro
Le piattaforme cantonali dei dati degli abitanti, alle quali vengono trasmesse le infor- mazioni definite obbligatorie nei registri degli abitanti, comprendono tutti i residenti del Cantone. Queste piattaforme consentono alle autorità autorizzate di consultare le in- formazioni e caratteristiche necessarie all’adempimento dei loro compiti legali. A partire dall’entrata in vigore del progetto, saranno trasmessi anche i dati relativi all’autorità parentale e le autorità competenti all’interno del Cantone potranno consultarli. I servizi intracantonali che non dispongono di un diritto di accesso diretto conferito dalla Confe- derazione o dal Cantone devono rivolgersi all’ufficio controllo abitanti del luogo di do- micilio del figlio per sapere chi esercita l’autorità parentale.
Attualmente non è possibile effettuare una consultazione dei dati intercantonale, poiché mancano le necessarie interfacce elettroniche: l’accesso delle autorità cantonali auto- rizzate è sempre limitato alla banca dati degli abitanti del loro stesso Cantone. Lo studio di fattibilità ritiene che nel caso della consultazione intercantonale si tratti di un amplia- mento del progetto, da realizzare in un secondo momento, e più precisamente, di un progetto di scambio di informazioni tra i Cantoni con diverse applicazioni, tra cui anche l’accesso all’iscrizione dell’autorità parentale25. Gli uffici o le autorità federali non di- spongono di un accesso diretto (ossia un accesso elettronico autonomo) alle piatta- forme cantonali dei dati. La consultazione diretta (elettronica) dei registri cantonali o comunali degli abitanti non è possibile neanche per le rappresentanze della Svizzera. In questi (singoli) casi occorre contattare come finora l’ufficio competente del luogo di domicilio del figlio per ottenere le informazioni relative all’autorità parentale, che in fu- turo saranno uniformate a livello nazionale.
25 Cfr. studio di fattibilità, pag. 40 segg.