Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine

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congiunta da parte di genitori non sposati presso l’ufficio dello stato civile13 o l’autorità di protezione dei minori deve essere comunicata immediatamente all’ufficio controllo abitanti14. Al fine di comprendere anche i genitori e i figli che si sono recentemente trasferiti in Svizzera dall’estero, occorre sancire per legge l’obbligo dell’autorità canto- nale di migrazione di comunicare il disciplinamento dell’autorità parentale all’ufficio con- trollo abitanti (cfr. n. 0).

3.1.1.2 Forma della comunicazione

Dallo studio di fattibilità, basato su un sondaggio condotta presso i Cantoni, emerge che in molti Cantoni, dove la caratteristica dell’autorità parentale è già in uso, le comu- nicazioni degli uffici dello stato civile (relative alle dichiarazioni dell’autorità parentale congiunta), dei tribunali civili e delle autorità di protezione dei minori sono state finora trasmesse prevalentemente in forma cartacea15. Lo studio rileva la mancanza di inter- facce tra i tribunali, le APMA e gli uffici controllo abitanti che impedisce l’invio di comu- nicazioni elettroniche standardizzate16. Allo stesso tempo sottolinea che i Cantoni hanno segnalato la necessità di miglioramenti in vista di una futura trasmissione elet- tronica standardizzata delle comunicazioni17.

Lo studio presenta e valuta due varianti di attuazione (cfr. anche n. 1.2.3): la prima prevede una comunicazione elettronica standardizzata sancita dalla legge, ossia una comunicazione in formato xml effettuata tramite sedex volta a consentire l’elaborazione automatica delle comunicazioni da parte dei sistemi software degli uffici controllo abi- tanti. La seconda prevede la libertà di scegliere la forma di comunicazione, in modo standardizzato per via elettronica, ma anche, ad esempio tramite e-mail o supporto cartaceo. Conclude che la comunicazione elettronica standardizzata è la soluzione mi- gliore per garantire la qualità dei dati e l’efficienza dei processi ed essere al passo con i futuri sviluppi del settore, anche se comporterà costi di investimento considerevoli per le autorità soggette all’obbligo di comunicazione che dovranno dotarsi dell’infrastruttura necessaria18.

13 Secondo l’ordinanza sullo stato civile (OSC, RS 211.112.2), l’ufficio dello stato civile è tenuto già ora a comunicare all’APMA, nel luogo di domicilio del figlio, la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta fatta insieme all’atto del riconoscimento e la convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 50 cpv. 1 lett. cbis OSC). In futuro sarà inoltre previsto un obbligo di comunicazione da parte dell’ufficio dello stato civile all’ufficio controllo abitanti.

14 Una dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta fatta insieme all’atto del riconoscimento del figlio da parte del padre (anche prima della nascita) va indirizzata all’ufficio dello stato civile, mentre una dichiarazione successiva va presentata all’autorità di protezione dei minori nel domicilio del figlio (art. 298a cpv. 4 CC).

15 Dallo studio di fattibilità emerge che le comunicazioni elettroniche standardizzate dagli uffici dello stato civile agli uffici controllo abitanti vengono effettuate solo nei Cantoni di Lucerna, Svitto e Zurigo (cfr. pag. 19, nonché tabella 6, pag. 20).

16 Studio di fattibilità, pag 23.

17 Studio di fattibilità, pag 23.

18 Studio di fattibilità, pag. 55 nonché pag. 13.