Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine

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nuta dei registri, sancita dall’articolo 65 capoverso 2 Cost., nonché sull’articolo 122 ca- poverso 1 Cost. Il disciplinamento delle modalità di attuazione a livello cantonale e in- tercantonale spetta tuttavia ai Cantoni.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’avamprogetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in partico- lare con l’articolo 3 capoverso 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo56.

6.3 Forma dell’atto

Il progetto contiene disposizioni normative che, ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.

6.4 Delega di competenze legislative

L’articolo 300a capoverso 2 secondo periodo AP-CC delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare le modalità della comunicazione mediante ordinanza di ese- cuzione.

6.5 Protezione dei dati

Il progetto è conforme alle disposizioni in materia di protezione dei dati. I principi di cui all’articolo 6 LPD sono rispettati grazie alla trasmissione prevista tramite interfacce elet- troniche e alla limitazione della registrazione di dati necessari, di cui l’UST terrà conto nell’elaborazione delle specificità precise della caratteristica principale e di quelle par- ziali (cfr. sopra, n. 3.3). La registrazione e la trasmissione dei dati relativi alle caratteri- stiche obbligatorie tra gli uffici controllo abitanti in caso di arrivo e partenza all’interno e all’esterno del Cantone, nonché gli uffici controllo abitanti e le piattaforme cantonali dei dati degli abitanti, sono già disciplinate dalla LArRa in conformità con la protezione dei dati.

56 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997 (RS 0.107).