Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/53: Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti) · 25 pagine

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esempio entrare in linea di conto i servizi sanitari o sociali o l’amministrazione scola- stica. I Cantoni che hanno già introdotto la caratteristica «autorità parentale» hanno disciplinato l’accesso nella loro legislazione34.

Secondo lo studio di fattibilità, i servizi esterni al Cantone non hanno la possibilità di consultare la caratteristica «autorità parentale»35. Una consultazione intercantonale ri- chiederebbe un’interfaccia elettronica tra le piattaforme cantonali dei dati degli abitanti, la cui realizzazione costituirebbe un più ampio progetto fondamentale di scambio di informazioni tra i Cantoni36. L’autorità che desidera ottenere informazioni sull’autorità parentale in un altro Cantone dovrà rivolgersi direttamente all’ufficio controllo abitanti del luogo di domicilio del figlio. Lo stesso vale anche per le rappresentanze svizzere all’estero (cfr. n. 3.1.3).

Art. 300c III. Estratto

A complemento della consultazione del registro, si prevede di agevolare la prova dell’autorità parentale consentendo ai genitori di ottenere un estratto dell’iscrizione re- lativa all’autorità parentale del proprio figlio. Questa prova può essere utile in partico- lare alle madri single che esercitano l’autorità parentale esclusiva ai sensi dell’arti- colo 298a capoverso 5 CC. In questo caso, al momento della trasmissione del fatto di stato civile «nascita», in futuro l’ufficio degli abitanti iscriverà l’autorità parentale

esclusiva della madre nel registro degli abitanti (per l’iscrizione effettuata per dedu- zione in applicazione dell’art. 8a AP-LArRa cfr. n. 4.3). Nell’iscrizione del figlio, la ma- dre è menzionata come detentrice dell’autorità parentale esclusiva, ma non ha la pos- sibilità di dimostrarlo facilmente nei confronti di terzi privati, come ad esempio orga- nizzatori di viaggi, o durante un soggiorno all’estero. Pertanto, può essere utile per tutti i genitori richiedere un estratto dell’iscrizione dell’autorità parentale all’autorità competente per la tenuta del registro degli abitanti del luogo di domicilio del minore, sia che esercitino l’autorità parentale esclusiva o quella congiunta.

L’estratto specifica se il genitore iscritto nel registro del figlio esercita o no l’autorità parentale (esclusiva o congiunta). Deve inoltre riportare un’eventuale limitazione dell’autorità parentale, in caso di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’articolo 310 CC o in relazione a una domanda di rilascio di un documento d’identità.

Il rilascio di un estratto è tuttavia utile solo se l’iscrizione relativa all’autorità parentale nel registro degli abitanti è affidabile e aggiornata37. L’estratto riflette la situazione mo- mentanea e ha quindi solo valore relativo, ovvero fino al prossimo aggiornamento dell’iscrizione. Il detentore dell’autorità parentale dovrebbe quindi richiedere un nuovo

34 Cfr. studio di fattibilità, pag. 10, n. 3.1.3.

35 Cfr. studio di fattibilità, pag. 30.

36 Cfr. studio di fattibilità, pag. 40, n. 7.5.

37 Cfr. rapporto in adempimento del postulato, pag. 26.