Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Regole chiare per le imprese della Confederazione in concorrenza con privati · 29 pagine

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scelte, servizi finanziari esclusi, non è sufficiente per coprire i costi complessivi di tali prestazioni.

In considerazione del restringimento delle opportunità di guadagno derivanti dal servizio riservato, una minoranza della Commissione desidera attenuare in parte il proposto adeguamento del divieto di sovvenzionamento trasversale: a suo avviso, un sovvenzionamento trasversale illecito può sussistere soltanto se nel settore dei servizi riservati esiste una prestazione o un settore dell’impresa che realizza la cifra d’affari necessaria. In caso contrario, non si può presumere l’esistenza di un sovvenzionamento trasversale. La minoranza propone pertanto che nella verifica venga integrato un criterio dei costi unici. Essa ritiene che questo approccio sia conforme alla prassi internazionale consolidata.

3.3 Alternative esaminate

La Commissione ha esaminato una formulazione alternativa dello scopo dell’azienda, la quale prevedeva una precisazione delle attività liberamente scelte. Nel testo di questa variante le attività liberamente scelte erano consentite se avevano una stretta correlazione con lo scopo previsto dalla legge e con le attività principali della Posta in base al capoverso 1 lettere a–c, se vi era un interesse pubblico oggettivo e contribuivano allo sviluppo strategico della Posta. Il primo criterio avrebbe consentito alla Posta di offrire prodotti e prestazioni in modalità fisica ed elettronica nei settori della logistica e della comunicazione, nonché il trasporto sicuro di merci e informazioni nell’ambito dei servizi finanziari e nel trasporto regionale di viaggiatori. Il secondo criterio, l’interesse pubblico oggettivo, avrebbe fatto sì che le attività liberamente scelte fossero consentite se vi era una disfunzione del mercato o nel caso in cui queste attività avessero contribuito a migliorare la qualità delle prestazioni del servizio universale. Anche in questa variante le attività liberamente scelte, così come è già previsto attualmente, non avrebbero dovuto avere uno scopo puramente finanziario o fiscale. Infine, in base al terzo criterio i prodotti e le prestazioni avrebbero dovuto contribuire allo sviluppo strategico della Posta. Questa formulazione alternativa dello scopo dell’azienda prevedeva anche un’estensione dell’offerta di piattaforme per infrastrutture digitali di fiducia ai servizi di comunicazione digitali. La Commissione ha però ritenuto che questa formulazione avrebbe limitato troppo poco l’ambito di attività della Posta e pertanto l’ha scartata

Per quanto riguarda l’introduzione di una tutela giurisdizionale individuale, la Commissione ha preso in considerazione come possibili autorità competenti, in alternativa alla PostCom, la Commissione della concorrenza (COMCO), l’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), i rappresentanti del proprietario (SG-DATEC, AFF, UFCOM) e ha anche valutato l’eventualità di istituire una nuova autorità di vigilanza; ha però poi deciso di scartare tutte queste opzioni.

I dettagli del sovvenzionamento trasversale oggi sono disciplinati a livello di ordinanza. Se la Commissione avesse voluto inasprirli, avrebbe dovuto presentare una propria mozione, dato che non possiede la competenza per legiferare direttamente a livello di ordinanza. Per questo motivo ha preferito inserire nella legge le modifiche