Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Regole chiare per le imprese della Confederazione in concorrenza con privati · 29 pagine
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devono completare l’attività principale in modo sensato o modificarla parzialmente e in modo lieve. Rientrano quindi in questa categoria, ad esempio, le prestazioni precedenti come indirizzamento, imballo, ritiro, stoccaggio, servizi per il destinatario come la gestione attiva dei pacchi, ecc.
Specificando che le attività devono essere «strettamente e oggettivamente connesse» viene chiarito che non ci deve essere un semplice legame tra le attività accessorie o ausiliarie e i compiti principali stabiliti dalla legge, ma che devono essere strettamente correlate. Soltanto le prestazioni che sono sufficientemente connesse con il trasporto postale (v. commenti all’art. 3 cpv. 4) possono essere considerate fonti secondarie di guadagno16. Il legame deve essere pertinente («sachnah»)17. L’offerta allargata deve quindi avvicinarsi all’ambito definito dalla legge, deve cioè essere vicina ai compiti principali stabiliti dalla LPO. In questo modo, anche grazie alle sinergie e per ragioni legate all’efficienza, tale offerta rientrerà oggettivamente sempre tra le attività consentite. Il limite del consentito viene oltrepassato quando un’attività accessoria serve un mercato completamente a sé stante o copre un settore economico a parte, che non ha nessun legame o solo un legame molto superficiale con il compito principale. D’altro canto, possono essere considerate attività strettamente correlate, ad esempio, la consulenza ai clienti, il rilascio di estratti di esecuzioni o del casellario giudiziale, il carico di piccole partite, ecc. Anche le prestazioni parziali digitali sono consentite nell’ambito delle attività di cui alla lettera a, purché integrino il recapito fisico come modalità alternativa di recapito.
Inserendo la condizione dell’«impiego proporzionato di risorse» si intende garantire che l’impegno finanziario sia sensato rispetto al valore aggiunto generato. Questo requisito garantisce anche una certa limitazione della portata dell’attività.
Il criterio che impone che le attività accessorie o ausiliarie non «compromettano lo svolgimento dei compiti principali» è stato inserito per impedire che la Posta svolga attività ad alto rischio. In questo modo si dovrebbero evitare perdite che potrebbero minacciare a livello finanziario e operativo lo svolgimento dei compiti principali.
Non rientrano inoltre tra le attività consentite le attività svolte per motivi puramente finanziari. Le imprese pubbliche possono realizzare profitti, ma questo non deve essere il motivo principale per cui lo Stato opera. Pertanto non è lecito, ad esempio, inserirsi all’interno di mercati redditizi al solo scopo di sovvenzionare trasversalmente un servizio universale in deficit. Se i motivi finanziari fossero sufficienti a giustificare la liceità di un’attività, il presupposto dell’interesse pubblico perderebbe la sua funzione di limitazione.
Sono inoltre sempre consentite le attività all’estero, a condizione che soddisfino gli altri criteri dello scopo dell’azienda.
Cpv. 1 lett. abis: le piattaforme digitali menzionate nell’articolo devono mettere a disposizione un’infrastruttura sicura per la distribuzione di servizi digitali di terzi. I ter-
16 S. Vogel, Der Staat als Marktteilnehmer, tesi di dottorato, Zurigo 2000, pag. 17 segg., 218.
17 Rhinow / Schmid / Biaggini / Uhlmann, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 2a edizione, Basilea 2011.