Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Regole chiare per le imprese della Confederazione in concorrenza con privati · 29 pagine
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Le verifiche di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge del 29 settembre 202318 sullo sgravio delle imprese (LSgrI) dimostrano che non è possibile evitare uno «swiss finish», poiché la legislazione postale è molto specifica. Una semplificazione dell’esecuzione mediante mezzi elettronici è eventualmente possibile nella pratica. Per il resto, non è possibile abrogare alcuna normativa relativa allo stesso ambito tematico.
Le proposte di minoranza limiterebbero probabilmente in misura minore lo sviluppo della Posta. La proposta estensione dello scopo dell’azienda farebbe sì che la maggior parte dei servizi digitali continuerebbe a rientrare nell’articolo sullo scopo, per cui non sono da prevedere limitazioni in questo settore. La proposta di minoranza intesa ad attenuare il divieto di sovvenzionamento trasversale non comporterebbe modifiche sostanziali rispetto alla normativa vigente; le condizioni quadro esistenti per la verifica dei sovvenzionamenti trasversali rimarrebbero quindi sostanzialmente invariate.
Consumatori
Una concorrenza che funziona tra la Posta e i fornitori privati influisce positivamente su prezzi, qualità e varietà dell’offerta. Allo stesso tempo, vincolando l’attività della Posta al suo scopo, l’azienda si concentrerà maggiormente sui suoi compiti pubblici fondamentali e questo aumenterà la sicurezza di poter ottenere questi servizi anche nelle regioni periferiche. Interpretando però in modo troppo restrittivo lo scopo aziendale della Posta, si rischia di limitare la capacità di innovare dell’impresa.
6.4 Ripercussioni sulla società
Il progetto non ha ripercussioni significative sulla società.
6.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il progetto non ha ripercussioni significative sull’ambiente.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sull’articolo 92 capoverso 1 Cost., che stabilisce che il settore delle poste compete alla Confederazione. L’articolo 92 capoverso 1 Cost. obbliga la Confederazione a garantire un servizio postale universale sufficiente, a buon mercato e disponibile in tutte le regioni del Paese. Questa disposizione crea quindi una riserva speciale rispetto all’articolo 94 Cost. In base a quest’ultimo, infatti, la Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica, che deve essere inteso, tra l’altro, come un obbligo per un ordine economico di diritto privato basato sull’economia di mercato. Alla luce di questo, quindi, la Confederazione e i Cantoni in generale affidano all’economia privata la produzione di beni e la fornitura di servizi. Anche
18 RS 930.31