Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Regole chiare per le imprese della Confederazione in concorrenza con privati · 29 pagine

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4.1.2 Introduzione di una tutela giurisdizionale individuale

In futuro la PostCom, su richiesta o d’ufficio, dovrà verificare se è rispettato lo scopo aziendale della Posta. Attualmente la legge non chiarisce in modo giuridicamente vincolante se vi è un’autorità, e in caso affermativo quale, responsabile della verifica del rispetto dello scopo aziendale della Posta. Adesso, invece, la verifica del mancato rispetto dello scopo aziendale dovrà essere disciplinata in modo esplicito a livello di legge e l’autorità competente incaricata dovrà essere la PostCom. Su richiesta o d’ufficio, questa dovrà dunque poter verificare se un’attività è compatibile con lo scopo aziendale della Posta. Per quanto riguarda gli obblighi di fornire informazioni alla PostCom e le sue possibilità di intervento, si applicheranno le attuali norme (art. 22 cpv. 1 e 3, art. 23, 24 e 25 LPO). Per il finanziamento delle spese procedurali la Post-Com potrà riscuotere delle tasse amministrative a copertura dei costi.

Le imprese private dovranno essere protette dalla concorrenza dello Stato negli ambiti in cui l’attività economica statale non è sostenuta da una base legale. La PostCom possiede già molte competenze sul mercato postale e vigila sul rispetto di diverse disposizioni della LPO13. Tuttavia, essa non possiede ancora alcuna conoscenza per quanto riguarda la verifica della conformità allo scopo aziendale, in particolare per quanto riguarda le prestazioni digitali, i servizi finanziari o la mobilità. La tutela giurisdizionale mira, da un lato, a fornire alle imprese private una protezione in caso di concorrenza illecita da parte dello Stato; dall’altro, contribuisce alla certezza del diritto, in quanto la PostCom, ed eventualmente altre istanze, possono interpretare in modo vincolante lo scopo dell’azienda. Contemporaneamente, lo sviluppo della Posta non deve essere intralciato o limitato inutilmente. La procedura di controllo della conformità allo scopo dovrà essere dunque disciplinata in modo più preciso. Si dovrebbe evitare una soluzione meno equilibrata, perché potrebbe creare dei precedenti per la regolamentazione di altre imprese della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. Durante la consultazione dovranno essere raccolti pareri in particolare sugli aspetti elencati di seguito (cfr. il questionario sul progetto posto in consultazione).

 Status giuridico e legittimazione a ricorrere: il diritto a presentare un reclamo presso la PostCom dipende essenzialmente dal sussistere di un interesse degno di protezione. Per definire in modo più chiaro la portata della

13 Nella sua sentenza del 12 nov. 2024 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha stabilito che la competenza per quanto riguarda il controllo sul rispetto dell’articolo sullo scopo da parte della Posta spetta alla PostCom. Il TAF è giunto alla conclusione che né la LOP né la LPO disciplinano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni riguardanti le attività economiche private. Vi è però la necessità di una protezione giuridica per il controllo di queste disposizioni, motivo per cui la questione non può essere lasciata aperta. O meglio, si è di fronte a un’incompletezza involontaria della legge e quindi a una vera e propria lacuna. Il TAF ritiene quindi che, dato il legame oggettivo con le disposizioni il cui rispetto deve essere verificato dall’autorità già in base al diritto vigente, come in particolare il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale, in presenza di una lacuna legislativa da colmare a livello giudiziario, la PostCom sia in generale adatta al controllo del rispetto dei limiti stabiliti a livello costituzionale per quanto riguarda l’attività economica privata. In questo modo si garantisce anche che disposizioni obiettivamente connesse tra di loro siano monitorate da un’unica autorità. La Posta ha presentato ricorso contro la sentenza dinanzi al Tribunale federale. Pertanto non vi è ancora una decisione passata in giudicato.