Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Regole chiare per le imprese della Confederazione in concorrenza con privati · 29 pagine
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mini utilizzati devono essere intesi in senso stretto. Con il termine piattaforma si intendono le infrastrutture e le relative prestazioni il cui scopo è principalmente quello di mettere in contatto diversi attori del mercato. Per infrastruttura digitale di fiducia si intendono infrastrutture digitali che richiedono un’elevata densità normativa. Si sta quindi parlando di ambiti in cui lo Stato ha già legiferato e per i quali dispone delle necessarie competenze sancite dalla Costituzione. La Posta potrebbe quindi operare in questo ambito soprattutto nei settori della salute (e-health), nonché delle elezioni e delle votazioni (e-voting).
Proposta della minoranza
Una minoranza chiede che la Posta possa approntare un’infrastruttura digitale affidabile e sicura che permetta di attuare con successo la «strategia Svizzera digitale» e rafforzare la sovranità digitale della Svizzera. Tale infrastruttura è considerata affidabile se ne sono garantite la resilienza e la funzionalità; sicura se ne sono garantite la protezione dei dati e la segretezza. L’obiettivo è di rafforzare l’indipendenza della Svizzera nei confronti dei grandi fornitori stranieri che operano nel settore delle infrastrutture e dei servizi digitali. Il numero 1 prevede – sulla base della proposta della maggioranza – che la Posta possa gestire piattaforme digitali. Il numero 2 va oltre in quanto permette alla Posta di offrire, tramite queste piattaforme, anche suoi servizi di comunicazione digitali. In questo modo la Posta può contribuire a una trasmissione digitale sicura e uniforme di dati nel contesto commerciale e nei servizi delle autorità.
Cpv. 1 lett. b n. 5: si applicano per analogia i commenti relativi all’articolo 3 capoverso 1 lettera a: nel caso delle prestazioni finanziarie, perché le attività accessorie e ausiliarie siano lecite è però sufficiente che vi sia un legame oggettivo; non serve un legame stretto e oggettivo.
Cpv. 1 lett. c: si applicano per analogia i commenti relativi all’articolo 3 capoverso 1 lettera a: nel caso dei servizi per la mobilità, perché le attività accessorie e ausiliarie siano lecite è però sufficiente che vi sia un legame oggettivo; non serve un legame stretto e oggettivo.
Cpv. 4: se nell’ambito dell’impiego ordinario dell’infrastruttura esistente vengono fornite prestazioni su incarico di terzi (fattispecie dell’utilizzo a margine in base al cpv. 4), i requisiti per quanto riguarda il legame oggettivo possono essere leggermente ridotti. In base al capoverso 4 le prestazioni fornite sono legittimate principalmente da considerazioni relative all’efficienza statale. L’obiettivo è sfruttare meglio l’infrastruttura che serve ad adempiere ai compiti principali e che quindi per l’interesse pubblico deve essere mantenuta. Al centro della questione vi è la gestione parsimoniosa delle risorse (statali) e l’utilizzo razionale delle capacità residue disponibili. Per questo motivo non è necessario che vi sia uno stretto legame, così come stabilito al capoverso 1 lettera a, ma è sufficiente che vi sia una certa correlazione.
L’offerta aggiuntiva per conto di terzi abbinata alle attività principali deve però generare un assortimento (ancora) accettabile, che si potrebbe trovare anche nel settore privato. Il capoverso 4 parla dunque dell’impiego ordinario dell’infrastruttura esistente: l’utilizzo a margine non deve quindi rappresentare un corpo estraneo rispetto a quanto già in essere. Ciò deve valere, in particolare, quando non si tratta di una pura vetrina di vendita o pubblicitaria, ma quando il prodotto di terzi viene commercializ-