Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Regole chiare per le imprese della Confederazione in concorrenza con privati · 29 pagine

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perché lo Stato possa operarvi. I mandati di servizio universale delle imprese della Confederazione non sono infatti limitati a quegli ambiti in cui vi è una disfunzione del mercato, ma spesso sono conferiti per soddisfare il livello di servizio desiderato dalla politica e dalla società e ancorati nelle corrispondenti basi legali.

Nell’ambito del servizio universale (ovvero i compiti pubblici prescritti per legge) può essere ritenuto utile che lo Stato abbia una partecipazione in un’impresa, se in tal modo viene garantita la fornitura capillare e a prezzi convenienti di beni e servizi che durante il processo decisionale politico sono stati ritenuti necessari. Se queste imprese sono economicamente stabili, i rischi finanziari per la Confederazione si riducono.

La concessione degli spazi di manovra di cui godono normalmente le imprese e la possibilità di svolgere attività in un regime di concorrenza obbligano le imprese della Confederazione all’efficienza. Restringere le loro opportunità di guadagno, invece, le limiterebbe e questo potrebbe avere conseguenze sul servizio universale e/o sull’autonomia finanziaria. Mandato di servizio universale, autonomia finanziaria e neutralità concorrenziale sono quindi in conflitto tra loro: dato un determinato mandato di servizio universale, una maggiore autonomia finanziaria tendenzialmente porta a maggiori distorsioni della concorrenza e viceversa.

I mandati di servizio universale della Posta e di Swisscom, così come le convenzioni sulle prestazioni delle FFS, sono definiti in modo chiaro. Oltre alle prestazioni di servizio universale, queste imprese della Confederazione possono svolgere anche altre attività liberamente scelte che rientrano nel rispettivo scopo dell’azienda definito per legge. Nella legislazione vigente gli scopi delle varie imprese sono formulati volutamente in modo piuttosto ampio. La Posta, ad esempio, può ampliare le sue attività in modo sensato e adeguato, tenendo conto dell’evoluzione passata e della futura apertura integrale del mercato; Swisscom, oltre a fornire in Svizzera e all’estero servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione, può anche offrire altri prodotti e prestazioni correlati; le FFS, oltre alle prestazioni erogate nell’ambito del trasporto pubblico, possono fornirne anche altre in settori connessi.

Le modalità di ingresso nei settori di attività liberamente scelti (tramite acquisizione o costituzione propria) non sono particolarmente rilevanti dal punto di vista normativo. È molto più importante definire quali prestazioni liberamente scelte le imprese della Confederazione sono autorizzate a fornire. In generale queste imprese devono soddisfare gli stessi requisiti stabiliti dal diritto costituzionale per l’ingresso sul mercato dello Stato, anche se vi sono pareri discordi su quanto precisa debba essere la formulazione della base giuridica e su quanto ampio debba essere inteso il concetto di interesse pubblico.

In qualità di proprietaria1, così come negli altri suoi ruoli2, la Confederazione è re-

1 Vigilanza e orientamento strategico in base all’art. 8 cpv. 4 e 5 della legge federale del

21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e all’art. 24a dell’ordinanza del 25 nov. 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1), obiettivi strategici e competenze derivanti dalla normativa sulle società anonime.

2 Definizione del quadro normativo, «committente» del servizio universale, autorità di vigilanza.