Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Regole chiare per le imprese della Confederazione in concorrenza con privati · 29 pagine

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materiali del divieto di sovvenzionamento trasversale, anche se successivamente sarà necessario modificare anche l’ordinanza.

Oltre a queste misure, la Commissione ha anche valutato, ma poi scartato, una riserva di autorizzazione per le attività liberamente scelte, una soglia di fatturato per le attività liberamente scelte, prescrizioni specifiche per le acquisizioni, una modifica al controllo in materia di abusi previsto dalla normativa sui cartelli, nonché alcune norme intese a evitare controlli sul finanziamento.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La normativa proposta

4.1.1 Limitazione dello scopo dell’azienda

L’attività commerciale lecita della Posta deve essere precisata e limitata. Innanzitutto, devono essere definiti i criteri che determinano quando le attività commerciali sono da considerarsi attività accessorie consentite. Nel caso delle prestazioni in ambito postale e logistico, queste attività devono essere strettamente e oggettivamente connesse ai compiti principali stabiliti dalla legge, comportare un impiego di mezzi proporzionale e non devono compromettere lo svolgimento dei compiti principali. Per quanto riguarda le prestazioni finanziarie, vi deve essere una connessione oggettiva e non devono mettere a rischio lo svolgimento dei compiti principali stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda i servizi nel trasporto regionale di viaggiatori, occorre che le attività accessorie siano oggettivamente connesse a tali servizi, comportino un impiego proporzionato di risorse e non compromettano lo svolgimento dei compiti principali. In secondo luogo, alla Posta dovrà essere esplicitamente consentito l’esercizio di piattaforme per un’infrastruttura digitale di fiducia. In terzo luogo, dovranno essere adeguati i criteri che determinano se l’utilizzo per scopi accessori dell’infrastruttura è lecito. Per essere consentito tale utilizzo deve essere oggettivamente connesso con i servizi postali e non deve compromettere lo svolgimento dei compiti principali previsti dalla legge.

La precisazione e la limitazione dell’attività commerciale lecita garantirà la certezza del diritto. Per quanto riguarda le prestazioni postali e logistiche, richiedendo che vi sia uno stretto legame con l’attività principale, si limitano notevolmente le attuali attività e la possibilità di espansione della Posta. In particolare, numerose prestazioni digitali non saranno (più) considerate attività accessorie lecite. Sarà invece espressamente consentito alla Posta l’esercizio di infrastrutture digitali di fiducia. Determinati ambiti, come la sanità (e-health) nonché le elezioni e le votazioni (e-voting), richiedono un’elevata densità normativa. La Posta attualmente è l’unico fornitore verificato di sistemi per il voto elettronico in Svizzera. Nell’ambito delle sue competenze costituzionali all’interno e al di fuori dei settori delle poste e delle telecomunicazioni, la Confederazione in futuro potrebbe mettere a disposizione più infrastrutture digitali di fiducia e la Posta, in quanto azienda da essa sostenuta, potrebbe essere incaricata dello svolgimento di questo compito.