Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Regole chiare per le imprese della Confederazione in concorrenza con privati · 29 pagine
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Effetto retroattivo: per quanto riguarda le partecipazioni o le attività già in essere, potrebbero essere disciplinati in modo più preciso anche alcuni aspetti relativi alla retroattività. A questo riguardo non è chiaro se le nuove decisioni della PostCom possano essere applicate alle partecipazioni già in essere o alle attività già avviate della Posta. Da un lato è necessario garantire che in futuro la Posta possa operare soltanto entro i limiti previsti dal (più ristretto) scopo dell’azienda. Dall’altro, in caso di investimenti già effettuati, alla Posta e agli altri soggetti coinvolti dovrebbe comunque essere garantita il più possibile la sicurezza nella pianificazione (principio della certezza del diritto e della tutela della fiducia).
Conseguenze di una decisione: eventualmente sarebbe ipotizzabile anche che la PostCom constati soltanto la mancata conformità con lo scopo aziendale. Successivamente spetterebbe all’ente proprietario richiedere alla Posta di adottare, entro un termine ragionevole, le misure necessarie a ripristinare la conformità alla disposizione relativa allo scopo dell’azienda. Per fare questo l’ente proprietario potrebbe, ad esempio, mediante una decisione, applicare degli oneri all’attività, limitarla o ordinare un disinvestimento. In alternativa, al momento della decisione potrebbero essere imposti direttamente degli obblighi alla Posta. Anche in questo caso bisognerebbe però stabilire in quanto tempo dovrebbero essere soddisfatti.
4.1.3 Organizzazione più efficace del divieto di sovvenzionamento trasversale
L’attuale divieto di sovvenzionamento trasversale deve essere precisato a livello di legge e deve quindi essere reso più efficace. In futuro perché un sovvenzionamento trasversale di un’attività commerciale liberamente scelta sia ritenuto illecito dovranno essere soddisfatti cumulativamente due criteri. In primo luogo, la cifra d’affari realizzata con una prestazione liberamente scelta non dovrà essere sufficiente per coprire i costi (incrementali) aggiuntivi. In secondo luogo, la cifra d’affari aggregata di tutte le prestazioni liberamente scelte non dovrà essere sufficiente a coprire i costi complessivi di queste prestazioni. Ciò significa che un sovvenzionamento trasversale sarà ritenuto illecito nel caso in cui un’attività liberamente scelta non riesce a coprire i propri costi e non può essere finanziata trasversalmente dai profitti di un’altra attività liberamente scelta. I dettagli del divieto e di come dimostrare il suo rispetto devono essere disciplinati dal Consiglio federale nella OPO.
Le modifiche mirano a impedire i sovvenzionamenti trasversali delle attività liberamente scelte tramite i ricavi dei settori in regime di monopolio, che producono una distorsione della concorrenza. Rispetto a quanto previsto attualmente (art. 48 OPO) viene modificato il significato di sovvenzionamento trasversale illecito. Perché un sovvenzionamento trasversale sia considerato illecito non è più necessario che nel settore in regime di monopolio si realizzi un profitto che ipoteticamente sarebbe sufficiente a finanziare l’impresa se fosse completamente autonoma (il cosiddetto principio dei costi unici). Di fatto il divieto di sovvenzionamento trasversale viene quindi inasprito. Se dal rendiconto risulta che l’attività liberamente scelta nel complesso non genera un profitto, ciascuna prestazione liberamente scelta deve poter finanziare i co-