Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Regole chiare per le imprese della Confederazione in concorrenza con privati · 29 pagine

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sti aggiuntivi che genera. Soprattutto nel caso delle attività liberamente scelte che godono soltanto in parte di sinergie con il servizio universale, la Posta difficilmente avrebbe dei vantaggi competitivi rispetto ai privati derivanti dal sovvenzionamento trasversale. La Posta, però, dovrà continuare a non essere limitata nel caso in cui le attività liberamente scelte generino nel complesso un profitto. In tal caso, infatti, le perdite provocate da singole prestazioni possono essere compensate senza fare ricorso ai profitti ottenuti nel regime di monopolio, quindi non vi potrebbe essere un sovvenzionamento trasversale tramite il settore in regime di monopolio che provoca distorsioni della concorrenza.

4.2 Attuazione

Oltre alle eventuali modifiche alla legge di cui al n. 3.1, l’introduzione di una tutela giurisdizionale individuale potrebbe richiedere anche che a livello di ordinanza venga precisata la procedura svolta dinanzi alla PostCom. Potrebbe quindi essere necessario modificare anche l’ordinanza del 24 ottobre 201215 sull’organizzazione della Posta Svizzera (OOP). Le novità introdotte nella LPO in merito al divieto di sovvenzionamento trasversale richiedono la modifica anche della OPO. In particolare dovranno essere adeguate le disposizioni relative alle prove per dimostrare che un sovvenzionamento trasversale è illecito.

Il vigente modello di gestione della Posta dovrà essere rivisto e diversi problemi di delimitazione dovranno essere nuovamente chiariti. Data in particolare la nuova competenza della PostCom nell’ambito della tutela giurisdizionale individuale, sarà necessario ridefinire i compiti e le responsabilità in modo coordinato. Ciò riguarda in particolare il rapporto tra le autorità di vigilanza rilevanti per la Posta (PostCom, UFCOM, FINMA, UFT, Spr), i proprietari e il Consiglio federale.

5 Commento ai singoli articoli

5.1 Legge sull’organizzazione della Posta

Art. 3 Scopo dell’azienda

Cpv. 1 lett. a: le attività aggiuntive nei settori postale e logistico in futuro dovranno essere immediatamente precedenti o successive alle attività principali o essere strettamente e oggettivamente connesse a queste. Specificando «attività immediatamente precedenti o successive» si chiarisce che le prestazioni aggiuntive devono appartenere alla stessa catena del valore dei compiti principali stabiliti per legge. Queste attività devono garantire un valore aggiunto rispetto all’attività principale: devono cioè offrire alla clientela un vantaggio aggiuntivo che va oltre la semplice offerta del servizio universale ma è strettamente legato a quest’ultimo. La clientela ottiene un valore aggiunto nella misura in cui riceve una soluzione completa da un unico fornitore. Si tratta però di attività accessorie o ausiliarie e non di settori di attività a sé stanti. Queste attività

15 RS 783.11