Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/80: 23.462 n Iv. pa. Grossen Jürg. Regole chiare per le imprese della Confederazione in concorrenza con privati · 29 pagine
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sponsabile giuridicamente e politicamente dell’adempimento in modo efficace ed efficiente dei compiti, in particolare quelli di servizio universale, affidati per legge alle sue aziende e della capacità di queste ultime di adeguarsi, se necessario, alle nuove contingenze. Negli obiettivi strategici definiti periodicamente per queste imprese, il Consiglio federale indica di volta in volta quali sono le sue aspettative per quanto concerne le acquisizioni da parte della Posta, delle FFS e di Swisscom: tra le altre cose, esse devono rafforzare la loro attività principale sul territorio nazionale e contribuire a garantire o aumentare il valore d’impresa sul lungo periodo. La Posta, per esempio, è tenuta a conseguire una redditività normale per il settore in tutti i campi di attività.
Le imprese della Confederazione nei loro rapporti finanziari indicano ovviamente le loro partecipazioni e riferiscono in merito ai singoli settori di attività, anche se solitamente non pubblicano le cifre relative all’attività delle singole filiali. La vigilanza viene svolta dalle rispettive autorità di vigilanza del mercato: nel caso della Posta, per quanto riguarda i servizi postali dalla Commissione federale delle poste (PostCom) e per il traffico dei pagamenti dall’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).
2.2 Sovvenzionamenti trasversali
La Costituzione non consente un sovvenzionamento trasversale sistematico di un settore in regime di concorrenza da parte di un settore in regime di monopolio3. Inoltre, il principio guida del governo d’impresa 15a adottato dal Consiglio federale nel settembre 2024 stabilisce che l’ambito delle attività liberamente scelte non deve ricevere sovvenzioni trasversali dall’ambito dei compiti pubblici. Anche la legge del 6 ottobre 19954 sui cartelli (LCart) pone certi limiti al sovvenzionamento trasversale. Oltre a queste normative orizzontali esistono divieti di sovvenzionamento trasversale di diritto speciale in numerosi settori: ad esempio, nella legge sulla geoinformazione, nella legge federale sulla meteorologia e la climatologia e nella legge sull’approvvigionamento elettrico. Nel caso delle FFS esistono prescrizioni contabili che impediscono il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni di servizi di trasporto attraverso l’ambito dell’infrastruttura e il sovvenzionamento trasversale del trasporto regionale di viaggiatori attraverso i settori beneficiari di indennità. Per la Swisscom non sono previste prescrizioni simili, perché nel suo caso non esiste un servizio riservato e l’azienda non riceve indennità per il finanziamento del mandato di servizio universale. La legge non vieta però il versamento di indennità. Se venissero richieste, quindi, i costi dovrebbero essere adeguatamente documentati.
La legge del 17 dicembre 20105 sulle poste (LPO) consente alla Posta di sovvenzionare trasversalmente le prestazioni del servizio universale, così da permetterne l’autofinanziamento, utilizzando il ricavato del servizio riservato (settore in regime di monopolio). La LPO vieta però di utilizzare questi ricavi per il sovvenzionamento trasversale delle attività liberamente scelte, ovvero tutte le prestazioni che non rien-
3DTF 138 I 378 consid. 9.1.
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