Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/39: Miglioramento della sicurezza della rete e protezione dalle minacce informatiche (revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni) · 32 pagine
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della conformità in materia di sicurezza. La delega di competenze prevista dall’arti- colo 48a capoverso 2 LTC in materia di infrastrutture consente al Consiglio federale di applicare, o meglio di estendere, questo regime dell’OIT e dell’OOIT alle infrastrutture che non costituiscono in senso stretto degli impianti di telecomunicazione, come i software, le apparecchiature elettriche o ancora i sistemi operativi e altri sistemi di ge- stione della sicurezza informatica (cfr. allegato 8 dell’OOIT).
Art. 28c Valutazione della conformità e documentazione tecnica
Il fabbricante che procede a una valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 28b capoverso 1 OIT è tenuto a conservare la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni e deve poterla presentare all’UFCOM, su richiesta. Questa durata standard per l’immissione sul mercato di prodotti industriali deriva dal nuovo quadro normativo dell’UE («New Legislative Framework» NLF). La documentazione tecnica dimostra che il prodotto rispetta i requisiti essenziali posti dalla legislazione. Durante quei dieci anni, le autorità possono chiedere al fabbricante di dimostrare che il prodotto era con- forme al momento della sua immissione sul mercato. Le autorità di vigilanza del mer- cato possono esigere l’accesso alla documentazione anche in caso di ispezione,
dopo un incidente o in presenza di dubbi sulla conformità di un prodotto (cpv. 1).
Poiché questo settore non è armonizzato a livello internazionale e, in particolare, ogni Stato membro dell’UE applica procedure diverse, l’UFCOM può riconoscere altre pro- cedure come equivalenti. Può trattarsi, tra l’altro, di procedure basate su schemi di certificazione che garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legislazione svizzera. L’obiettivo è evitare di sottoporre un impianto critico a un’ulteriore procedura di valutazione della conformità quando questo è già «sicuro» (cpv. 2).
La persona responsabile dell’immissione sul mercato deve consegnare una copia della documentazione tecnica all’operatore della rete di telecomunicazione in cui l’im- pianto critico è integrato (cpv. 3).
Art. 44b Disposizione transitoria della modifica del …
Un termine transitorio di due anni lascia il tempo ai fabbricanti di attuare la valuta- zione della conformità degli impianti di rete critici. A livello degli impianti di rete, occor- rerà procedere a una valutazione della conformità per gli impianti già integrati nelle reti soltanto se questi sono ancora in commercio.
4.3 Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel set-
tore delle telecomunicazioni
Art. 23 cpv. 2 lett. a e b Attribuzioni subordinate
Secondo le disposizioni vigenti, ogni titolare di una serie di numeri può a sua volta trasferire, e dunque attribuire, serie di numeri a fornitori registrati secondo l’articolo 4 LTC per la fornitura di un servizio di telecomunicazione. Sebbene tali attribuzioni su- bordinate debbano essere comunicate all’UFCOM nell’ambito delle indagini annuali sull’utilizzo delle frequenze, nell’ambito della vigilanza in materia di telecomunicazioni e anche del perseguimento penale si è constatato che, in caso di attribuzioni multiple (a cascata), è talvolta difficile o impossibile risalire al titolare. Ciò è particolarmente vero quando si effettuano più livelli di attribuzioni subordinate in Svizzera e all’estero.