Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/39: Miglioramento della sicurezza della rete e protezione dalle minacce informatiche (revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni) · 32 pagine
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operatori. Ciò viene sfruttato in modo mirato da chi effettua le chiamate (falsifica un numero di un cliente dell’operatore A per raggiungere potenziali vittime che sono clienti dell’operatore B). Le circostanze concrete variano notevolmente da chiamata a chia- mata e a seconda della situazione e dell’operatore (delle sue dimensioni, della tecno- logia di rete ecc.), motivo per cui agli operatori deve essere concessa la libera scelta tra le due possibilità.
Di norma, gli operatori dovrebbero quindi limitarsi a nascondere la CLI, poiché questa costituisce la misura meno restrittiva. Un blocco più esteso della chiamata può essere preso in considerazione solo se l’operatore dispone di informazioni che non lasciano praticamente altra conclusione se non quella che si tratti di una chiamata fraudolenta. Ciò può verificarsi, ad esempio, con i propri gruppi di numeri, poiché il fornitore può constatare, in relazione a questi, che il cliente in questione, o il numero a lui assegnato, non può trovarsi all’estero, ad esempio perché il numero o il dispositivo è contempora- neamente attivo sulla propria rete in Svizzera e sussiste quindi un’evidente incon- gruenza geografica. Lo stesso vale per le sequenze di cifre che non possono esistere come numeri di telefono, poiché non soddisfano i requisiti delle disposizioni sulle serie di numeri E.164, e ad esempio per i numeri di emergenza come il 117, 118. Anche determinati modelli di chiamata possono indicare che i numeri visualizzati sono «spoo- fati», come ad esempio una frequenza estremamente elevata di chiamate identiche nell’arco di pochi secondi («carattere ondulatorio»), della stessa origine e con numeri che cambiano sistematicamente. In casi così evidenti, i fornitori bloccherebbero la chia- mata. Tuttavia, poiché non dispongono mai di tutte le informazioni rilevanti e la valuta- zione deve avvenire in modo continuo e in tempo reale, nella maggior parte dei casi rimarrà comunque un margine di incertezza. Per questo motivo, i fornitori sono liberi di ricorrere al mezzo più blando: la soppressione della CLI.
Art. 96d Applicazione
La revisione dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione, avvenuta nel 2022 sulla scia dei lavori in corso nell’UE per quanto concerne la sicurezza delle reti di telecomu- nicazione, concerneva unicamente le reti mobili di quinta generazione (5G). Oggi, se- guendo l’esempio di alcuni Paesi membri dell’UE, la legislazione emergente in materia di sicurezza delle reti si estende a tutte le generazioni di comunicazione mobile e ad- dirittura alle reti di comunicazione fissa.
In effetti, fintanto che reti di vecchia generazione saranno attive nel mondo, gli operatori svizzeri dovranno adeguarsi alle esigenze di interconnessione e continuare a gestire alcuni nodi e determinate funzionalità di vecchie tecnologie (reti analogiche) che non si prevedeva evolvessero in un contesto di sicurezza tanto esteso e all’avanguardia.
Nella stessa ottica, i soggetti giuridici interessati dagli articoli legati alla sicurezza (art. 96e, 96f, 96fbise 96g), non possono più limitarsi ai soli concessionari di radiocomuni- cazione mobile (MNO). Gli operatori detti «full MVNO» sottostanno anch’essi all’ob- bligo, poiché gestiscono alcuni nodi e determinate funzionalità di rete critiche in ma- niera indipendente rispetto al loro MNO (art. 96d cpv. 2 lett. b).
In generale, le nuove misure di sicurezza imposte ai concessionari di radiocomunica- zione mobile e ai full MVNO riguardano solo le imprese che gestiscono una o più reti pubblici di telecomunicazione utilizzate per fornire servizi ai clienti finali.