Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/39: Miglioramento della sicurezza della rete e protezione dalle minacce informatiche (revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni) · 32 pagine
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4 Commento ai singoli articoli
4.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione
Art. 1 lett. e Definizioni
All’articolo 1 lettera e si definisce ora cosa si intende con full MVNO, ossia un fornitore di servizi di telecomunicazione che offre, a titolo indipendente, servizi di radiocomuni- cazione mobile ricorrendo alla rete di accesso radio (Radio Access Network [RAN]) di un concessionario di radiocomunicazione mobile. In altre parole, si tratta di un fornitore di servizi di radiocomunicazione mobile a tutti gli effetti, salvo per il fatto che prende in affitto la rete RAN di un concessionario di radiocomunicazione mobile. I criteri che de- finiscono con precisione un full MVNO sono i seguenti:
• registrato come fornitore di servizi di telecomunicazione (FST) presso l’UFCOM;
• detiene, senza limitazioni, un codice MNC (Mobile Network Code) presso l’UFCOM;
• detiene elementi d’indirizzo E.164 presso l’UFCOM;
• beneficia di un accordo sul roaming nazionale (NRA: National Roaming Agreement) con un FST concessionario di radiofrequenze attribuite dall’UFCOM;
• Detiene e gestisce, in parte o del tutto, la o le propria/e rete/i centrale/i (Core Network) di radiocomunicazione mobile.
Art. 26a cpv. 6 Indicazione del numero chiamante
Le chiamate fraudolente con numeri svizzeri (Calling Line Identification [CLI]) falsificati sono un problema molto diffuso con il potenziale di causare notevoli danni. Suscitano una fiducia ingiustificata che viene sfruttata per truffare nei modi più disparati, sul piano finanziario, le persone che ricevono chiamate in Svizzera. Occorre poter lottare in ma- niera rapida, preventiva ed efficace contro il pericolo che queste truffe rappresentano. Deve quindi essere possibile adottare già oggi le misure che gli operatori sono obbligati ad adottare contro tali chiamate a scopo di «spoofing», e non solo dal momento in cui vi è una certezza, ma già quando c’è un sospetto fondato. I fornitori non hanno alcuna possibilità di venire effettivamente a conoscenza di tali chiamate fraudolente poiché in particolare il controllo dei contenuti – che in tal caso sarebbe necessario – in linea di principio è loro vietato. Spesso se ne viene a conoscenza solo a posteriori, quando il danno è già stato causato.
Ora è già sufficiente che i fornitori abbiano il sospetto fondato che un numero trasmesso non sia valido o sia usato da chi non ne ha il diritto e quindi a scopo di «spoofing». I requisiti per la soppressione di un numero o per il blocco di una chiamata vengono quindi allentati, in modo da consentire un intervento più rapido.
In base all’articolo 26a capoverso 6 OST, i fornitori hanno la possibilità di impedire la trasmissione di un numero (soppressione della CLI) oppure di bloccare completamente la connessione. Il legislatore concede questo margine di manovra perché, nella pratica, è quasi impossibile per i fornitori stabilire in anticipo, per ciascuna delle possibili confi- gurazioni in cui vengono utilizzati i numeri svizzeri, se un numero visualizzato sia inva- lido perché «spoofato» o a causa di un errore tecnico di trasmissione. D’altra parte, gli operatori hanno la possibilità di determinare con certezza se un numero sia utilizzato con diritto d’uso solo in relazione al proprio ambito di numeri e ai propri clienti. Non esiste, ad esempio, una banca dati che consentirebbe una verifica trasversale tra 13/32