Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/39: Miglioramento della sicurezza della rete e protezione dalle minacce informatiche (revisione parziale delle ordinanze nel settore delle telecomunicazioni) · 32 pagine

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qualsiasi impianto di telecomunicazione parte di una rete che serve a fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC) e che, se subisce interferenze o presenta difetti, rischia di causare un guasto o un’alterazione considerevole del funzionamento delle infrastrutture di telecomunicazione o di mettere in pericolo la sicurezza pubblica.

Rientra nella responsabilità del fabbricante, in occasione dell’immissione sul mercato, definire l’uso previsto del suo impianto, mentre rientra nella responsabilità dell’opera- tore di rete utilizzare impianti previsti per essere integrati e gestiti all’interno di una rete.

Costituiscono in particolare guasti o alterazioni significative delle infrastrutture: un’in- terruzione generalizzata della rete mobile (4G/5G) che impedisca le chiamate, gli SMS e l’accesso a Internet su un’ampia area geografica, l’interruzione prolungata delle reti di emergenza che renda impossibile la comunicazione con i servizi di soc- corso, gli attacchi informatici su larga scala (ad es. attacchi denial-of-service) che pa- ralizzano le reti di un operatore di telecomunicazioni, gravi danni fisici (incendi, inon- dazioni, sabotaggi) che colpiscono centrali telefoniche, cavi in fibra ottica o centri di distribuzione, oppure il malfunzionamento dei sistemi di segnalazione o di instrada- mento che causano comunicazioni errate, ritardate o perse su larga scala. Il fatto di rendere indisponibili i sistemi di allerta della popolazione (avvisi via SMS, sirene, dif- fusione radio/TV) in caso di catastrofe naturale o minaccia imminente, impedendo di informare e proteggere la popolazione, è un esempio di violazione della sicurezza pubblica.

Un impianto di rete è soggetto alle disposizioni previste dagli articoli 28b e 28c

dell’OIT se fa parte degli impianti di rete critici (l’UFCOM tiene aggiornato un elenco degli impianti di rete critici) ed è destinato ad essere integrato e gestito all’interno di una rete di telecomunicazioni.

Art. 28b Princìpi

L’articolo 28b capoverso 1 OIT determina la procedura di valutazione che consente ai fabbricanti di conformarsi alle esigenze in materia di sicurezza applicabili agli impianti di rete critici. Al fine di agevolare loro il compito, si prevede una procedura sotto la re- sponsabilità dei fabbricanti, i quali valutano la conformità dei loro impianti rispetto alle esigenze in materia di sicurezza e redigono la documentazione tecnica compren- dente, fra l’altro, un’analisi dei rischi relativi alla sicurezza.

La valutazione è effettuata in base a una metodologia riconosciuta a livello internazio- nale, in particolare a livello europeo: il pacchetto di strumenti dell’UE (5G toolbox) può fungere da riferimento (cpv. 2). Il fabbricante sottopone la documentazione tecnica a un organismo di valutazione della conformità riconosciuto. Sulla base della documen- tazione tecnica ricevuta e della sua analisi, l’organismo di valutazione determinerà se la conformità alle esigenze in materia di sicurezza è stata provata e consegnerà,

all’occorrenza, un certificato di conformità a complemento della documentazione tec- nica. Questa procedura, simile a quella di un audit, si basa su un’altra già applicata agli impianti di radiocomunicazione e che ha dato buoni risultati. La valutazione deve avvenire prima che l’impianto sia immesso sul mercato.

Ai sensi del capoverso 3 l’UFCOM può sancire nell’OOIT, tenendo conto della prassi internazionale, quali sono le infrastrutture di rete critiche, nonché definire i requisiti specifici sulla base delle norme e della prassi internazionale riconosciute. L’allegato 8 dell’OOIT elenca quindi le infrastrutture di rete critiche che richiedono una valutazione